Vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte delle imprese agricole: su aree pubbliche con uso di posteggio nei mercati o di posteggio isolato

Ultima modifica 6 dicembre 2018

L’art. 4 del D.Lgs. 228/01 prevede la possibilità da parte degli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta al dettaglio, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. In tali casi come previsto dall’art. 4 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 114/98, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso.
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda e può essere effettuata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si
intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Il produttore agricolo che intende effettuare il commercio al minuto sotto forma di vendita ambulante è il soggetto destinatario di questo procedimento. È definito produttore agricolo chi esercita la coltivazione di un fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse si intendo quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. L’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle aziende nell’anno solare precedente deve risultare inferiore a EURO 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero EURO 1.032.913,80 per le società pena l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98.

Enti titolari
Comune di Villa Guardia

Documenti da presentare
La comunicazione non è soggetta a bollo e va compilata in 2 copie:

  • una per il Comune
  • una per l’interessato.
  • Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello:

  • Fotocopia del documento d’identità del richiedente.

Modalità e tempi
La comunicazione consiste nella compilazione di un modello, non soggetto a bollo, che deve indicare:

  • le generalità del richiedente;
  • l’iscrizione al registro delle imprese;
  • l’ubicazione dell’impresa;
  • la specificazione dei prodotti che si intende commerciare e le modalità con cui si intende effettuare il commercio;
  • il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Inoltre deve essere specificato di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti nell’ultimo quinquennio, e di rispettare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità per la vendita dei prodotti.
La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di comunicazione, procedono alla verifica di quanto dichiarato. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione. Decorsi 30 giorni senza che sia pervenuto alcun provvedimento di sospensione,
blocco, o comunque inibitorio da parte del Comune si può procedere ad avviare l’attività.

Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 2.582 a EURO 15.493. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

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