Su posteggio nei mercati o su posteggio isolato: estensione settore merceologico

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni. L’insieme dei posteggi attrezzati o meno e destinati all’attività commerciale per uno o più giorni della settimana o del mese creano i mercati. L’autorizzazione e la concessione sono rilasciate dal Comune sede di posteggio. Il rinnovo della concessione può essere effettuato con semplice comunicazione dell’interessato. Un operatore può avere in concessione un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
L’operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sue attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi. L’autorizzazione abilita oltre che alla vendita su posteggio anche la forma di vendita itinerante per l’intero territorio nazionale. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l’espresso consenso del Comune e possono chiedere
il cambio del proprio posteggio con uno ancora libero.
Per esercitare il commercio nel settore alimentare è necessario possedere sia i requisiti morali che professionali. Per esercitare il commercio nel settore non alimentare è necessario il solo requisito morale. I requisiti morali per le società devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona preposta all’attività commerciale.
L’estensione del settore merceologico è soggetta ad autorizzazione da parte del comune competente.
Per poter chiedere l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche il soggetto interessato deve dichiarare:

  • di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98;
  • che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 575 (antimafia);
  • di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Qualora il richiedente intenda commercializzare prodotti appartenenti al settore alimentare, dovrà essere in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.);
  • aver frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante al commercio nel settore merceologico alimentare;
  • aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari, all’ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio;
  • aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell’ultimo quinquennio.
  • caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.

Requisiti personali (morali, professionali e tecnici):
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina
  • coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.; (necessari solo per la per la vendita di generi alimentari)
  • L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti

Requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Enti titolari
Comune di Villa Guardia

Documenti da presentare
Il modello di domanda di autorizzazione è soggetto a bollo (10,33 euro) e va compilato in 2 copie:

  • una per il Comune
  • una per l’interessato.
  • Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello:

  • modello in allegato, compilato e firmato (con marca da bollo da 10,33 euro);
  • Fotocopia del documento d’identità del richiedente.
  • Per estensione a settore alimentare, occorre inoltre presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali.

Modalità e tempi
La domanda consiste nella compilazione di un modello da utilizzarsi nel caso di estensione settore
merceologico. Tale domanda, soggetta a bollo, è da presentarsi al Comune titolare del mercato.
L’interessato deve dichiarare nella domanda:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale;
  • di essere in possesso dei requisiti morali;
  • il settore che intende aggiungere;
  • di non possedere più di una autorizzazione su posteggio nello stesso mercato;
  • la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.
  • La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
  • Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di domanda di autorizzazione, procedono alla verifica di quanto dichiarato. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda si deve procedere al rilascio dell’autorizzazione o scatta il silenzio-assenso.

Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 15.493 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Norme nazionali

  • Decreto Legislativo 114/98 – articolo. 7
  • Norme regionali e regolamenti comunali
  • L.R. 21/03/00, n. 15;
  • L.R. 03/04/01, n. 6, art. 2, Disposizioni in materia sviluppo economico;
  • Circ. Regione Lombardia 25/9/00, n. 218.