Rivendite non esclusive di stampa quotidiana e periodica: apertura

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi. Per punti vendita non esclusivi si intendono quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
Ai sensi del D.Lgs. 170/01 il Comune, sulla base degli indirizzi regionali emanati, si sta dotando di uno specifico Regolamento per poter rilasciare eventuali nuove autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste sul proprio territorio.
Il soggetto destinatario del procedimento è il richiedente che intenda svolgere un’attività di vendita di giornali e riviste e che deve presentare al Comune territorialmente competente, la richiesta di autorizzazione.
L’attività in forma non esclusiva è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Enti titolari
Comune di Villa Guardia

Documenti da presentare
La domanda di autorizzazione è soggetta a bollo e va compilata in 2 copie:

  • una per il Comune
  • una per l’impresa
  • Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello
Fotocopia del documento d’identità del richiedente;

Modalità e tempi
La domanda deve essere inoltrata al Comune che provvederà ad effettuare i necessari controlli di carattere amministrativo e strutturale sui locali destinati alla vendita.
Sono condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per punti vendita non esclusivi da parte del Comune:

  • il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  • la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della L. 108/99;
  • il rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 06, del D.Lgs. 114/98

Sanzioni
Tipi di violazione (Art. 22 D.L.Vo 114/98, in analogia con le sanzioni previste per le "comunicazioni" richieste ai titolari di esercizi di vicinato):

omessa domanda di apertura di rivendita di giornali e riviste
Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni
L'ammenda varia da EURO 2.500 a EURO 15.000
omessa comunicazione di subingresso nell'attività di rivendita di giornali e riviste
omessa domanda di trasferimento di rivendita di giornali e riviste
Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni
L'ammenda varia da EURO 516 a EURO 3.099

N.B. Sono previste altre sanzioni per omissioni più specifiche legate a questa tipologia di attività di cui, per brevità, non si riporta