Richiesta cittadinanza
Ultima modifica 4 dicembre 2018
Il cittadino straniero o apolide, coniuge di cittadino italiano, può inoltrare domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi in Italia. La cittadinanza italiana, inoltre, può essere concessa su domanda dell'interessato nei casi:
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero nato in Italia, legalmente residente senza interruzione nello Stato sino al compimento della maggiore età. In questo caso al compimento del 19° anno di età
- lo stesso rende apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza (art. 4, comma 2, Legge 91/92);
- al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- allo straniero extracomunitario che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.