Organizzazione e attività amministrativa

Ultima modifica 30 novembre 2018

CAPO  III
Modalità di partecipazione

ART. 32
Consultazioni

1)  L’amministrazione  comunale  può  indire  consultazioni  della  popolazione    allo  scopo  di
acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
2)  Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
 
ART.33
Petizioni

1)  Chiunque, purché iscritto nelle liste elettorali del Comune, può rivolgersi in forma collettiva
agli  organi  dell’amministrazione  per  sollecitarne  l’i ntervento  su  questioni  di  interesse
comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2)  La   raccolta   di   adesioni   può   avvenire   senza   formalità   di   sorta   in   calce   al   testo
comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3) La petizione è inoltrata al sindaco il quale,  previa verifica della sua correttezza formale,
entro  30  giorni,  la  assegna  in  esame  all’o rgano  competente  e  ne  invia  copia  ai  gruppi
presenti in consiglio comunale.
4)  Se  la  petizione  è  sottoscritta  da  almeno  300  persone,  l’organo  competente  deve
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento.
5)  Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è
pubblicizzato mediante affissione agli appositi spazi e, comunque, in modo da permettere
la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune .
6)  Se  la  petizione  è  sottoscritta  da  almeno  500  persone,  ciascun  consigliere  può  chiedere
con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta
del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
 
ART.34  
Proposte

1)  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 avanzi al sindaco proposte
per  l’adozione  di  atti  amministrativi  di  competenza  dell’ente  e  tali  proposte  siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo
contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e
del   segretario   comunale,   trasmette   la   proposta   unitamente   al   parere   all’o rgano
competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.
2)  L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro
30 giorni dal ricevimento della proposta.
3)   Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono
comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
 
ART. 35
Referendum abrogativi  

1)  Un  numero  di  elettori  residenti  non  inferiore  al  15%  degli  iscritti  alle  liste  elettorali  può
chiedere    che  vengano  indetti  referendum  abrogativi  in  tutte  le  materie  di  competenza
comunale.
2)  Il  Consiglio  Comunale,  a  maggioranza  assoluta  dei  consiglieri  assegnati,  può  indire
referendum consultivi su tutte le materie di consiglio comunale
3)  Non possono essere indetti referendum abrogativi in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività  amministrative  vincolate  da  leggi  statali  e  regionali  e  quando  sullo  stesso
argomento    è  già  stato  indetto  un  referendum  nell’ultimo  quinquennio.  Sono  inoltre
escluse dalla potestà referendaria abrogativa le seguenti materie:
a)  statuto comunale;
b)  regolamento del consiglio comunale;
c)  edilizia ed urbanistica:
4)  Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non
ingenerare equivoci.
5)  Il consiglio comunale approva un regolamento che stabilisce le procedure di ammissibilità,
le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione dei risultati.
6)  Il  consiglio  comunale  deve  prendere  atto  del  risultato  della  consultazione    referendaria
entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito
all’oggetto della stessa.
7)  La consultazione si considera come non avvenuta quando il numero dei partecipanti non
supera la metà degli aventi diritto.
8)  Il  mancato  recepimento  delle  indicazioni  approvate  dai  cittadini  nella  consultazione
referendaria deve essere motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
9) Qualora la proposta sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il
consiglio comunale non può assumere decisioni  contrastanti con essa.
 
ART. 36
Accesso agli atti  

1)   Ciascun  cittadino  ha  libero  accesso  alla  consultazione  degli  atti  dell’amministrazione
comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2)   Sono sottratti alla consultazione gli atti dichiarati riservati dalla legge .
3)   La  consultazione  degli  atti  di  cui  al  primo  comma  deve  avvenire  su  richiesta  motivata
dell’interessato nei tempi e nei modi stabiliti da apposito regolamento.
 
ART. 37
Diritto di informazione

1)   Tutti  gli  atti  dell’amministrazione,  ad  esclusione  di  quelli  aventi  destinatario  determinato,
sono pubblici.
2)   La  pubblicazione  avviene,  di  norma,  mediante  affissione  in  apposito  spazio,  facilmente
accessibile a tutti.
 
ART. 38
Istanze

1)     Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici
problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2)     La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dal ricevimento
dell’interrogazione.
 

CAPO  IV
Difensore civico

ART. 39
Nomina

1)  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di
convenzionamento  con  altri  comuni  o  con  l’a mministrazione  provinciale,  a  scrutinio
segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2)  Ciascun  cittadino  che  abbia  i  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  può  far  pervenire  la
propria  candidatura  all’amministrazione  comunale  che  ne  predispone  apposito  elenco
previo controllo dei requisiti.
3)  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed
esperienza  diano  ampia  garanzia  di  indipendenza,  probità  e  competenza  giuridico-
amministrativa  e  siano  in  possesso  del  diploma  di  laurea    in  scienze  politiche,
giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4)  Il  difensore  civico  rimane  in  carica  quanto  il  consiglio  che  lo  ha eletto,  è  rieleggibile  ed
esercita le sue funzioni fino all’insediamento del suo successore.
5)  Non può essere nominato difensore civico:
a)   chi è in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)   i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra
comuni  e  delle  comunità  montane,  i  membri  del  comitato  regionale  di  controllo,  i
ministri di culto;
c)  i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti,
istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione  comunale o
che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d)  chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;
e)  chi  sia  coniuge  o  abbia  rapporti  di  parentela  o  affinità  entro  il  quarto  grado  con
amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

ART. 40
Decadenza

1)   Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne
osterebbe  la  nomina  o  nel  caso  egli  tratti  privatamente  casi  inerenti  l’amministrazione
comunale.
2)  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3)  Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione
assunta a maggioranza di due terzi  dei consiglieri.
4)  Il consiglio comunale provvederà alla surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima
che termini la scadenza naturale dell’incarico.
 
ART. 41
Funzioni

1)   Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi o uffici del comune allo
scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché
il rispetto dei diritti dei cittadini.
2)   Il  difensore  civico  deve  intervenire  su  richiesta  degli  interessati  o  per  iniziativa  propria
ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3)  Il  difensore  civico  deve  provvedere  affinché  la  violazione,  per  quanto  possibile,  venga
eliminata  e  può  dare  consigli  e  indicazioni  alla  parte  offesa  affinché  la  stessa  possa
tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4)   Il  difensore  civico  deve  inoltre  vigilare  affinché  a  tutti  i  cittadini  siano  riconosciuti  i
medesimi diritti.
5)   Il  difensore  civico  deve  garantire  il  proprio  interessamento  a  vantaggio  di  chiunque  si
rivolga a lui;  
6)  Il  difensore  civico  esercita  il  controllo  sulle  deliberazioni  comunali  di  cui  all’a rt.127,
comma  1,  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.267  secondo  le  modalità  previste  dal  
comma 2 dell’ultima legge citata.
 
ART. 42
Facoltà e prerogative

1)  Il Difensore civico nell’e sercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in
possesso dell’Amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
2)  Egli  inoltre  può  convocare  il  responsabile  del  servizio  interessato  e  richiedergli
documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
3)  Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per
iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi competenti le
disfunzioni, i ritardi e le irregolarità riscontrati.
4)  Il  difensore  civico  può  altresì  invitare  l’organo  competente  ad  adottare  gli  atti
amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
5)  E’  facoltà  del  difensore  civico,  quale  garante  del  buon  andamento  e  dell’imparzialità
della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle
sedute  pubbliche  delle  commissioni  concorsuali,  aste  pubbliche,  licitazioni  private,
appalti di concorso.  
 
ART. 43
Relazione annuale

1)   Il  difensore  civico  presenta  ogni  anno,  entro  il  mese  di  marzo,  la  relazione  relativa
all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le
illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di
eliminarle.
2)   Il  difensore  civico  nella  relazione  di  cui  al  primo  comma  può  altresì  indicare  proposte
rivolte  a  migliorare  il  funzionamento  dell’attività  amministrativa  e  l’efficienza  dei  servizi
pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
3)  La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali
e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.  
4)  Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o
questioni  al  sindaco  affinché  siano  discussi  nel  consiglio  comunale,  che  deve  essere
convocato entro 30 giorni.
 
ART.44
Indennità di funzione

1)  Al  difensore  civico  è  corrisposta  un’i ndennità  di  funzione  il  cui  importo  è  determinato
annualmente dal consiglio comunale.

 

CAPO  V
Procedimento amministrativo

ART.45
Diritto di intervento nei procedimenti

1)  Chiunque  sia  portatore  di  un  diritto  o  di  un  interesse  legittimo  coinvolto  in  un
procedimento    amministrativo    ha    facoltà    di    intervenirvi,    tranne    che    nei    casi
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2)  L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del  funzionario responsabile
della  procedura,  di  colui  che  è  delegato  ad  adottare  le  decisioni  in  merito  e  il  termine
entro cui le decisioni devono essere adottate.
 
ART.46
Procedimenti ad istanza di parte

1)  Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l’istanza può
chiedere di essere sentito dal funzionario  o dall’amministratore che deve pronunciarsi in
merito.
2)  L’audizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal
regolamento.
3)  Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo
deve  essere  data  opportuna  risposta  per  iscritto  nel  termine  stabilito  dal  regolamento,
comunque non superiore a 60 giorni.
4)  Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi
legittimi  di  altri  soggetti  il  funzionario  responsabile  deve  dare  loro  comunicazione  della
richiesta ricevuta.
5)  Tali  soggetti  possono  inviare  all’a mministrazione  istanze,  memorie,  proposte  o  produrre
documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
ART. 47
Procedimenti a impulso di ufficio

1)  Ne  caso  di  procedimenti  a  impulso  di  ufficio  il  funzionario  responsabile  deve  darne
comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano
essere  pregiudicati  dall’adozione  dell’atto  amministrativo,  indicando  il  termine  non
inferiore a 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro
il  quale  gli  interessati  possono  presentare  istanze,  memorie,  proposte  o  produrre
documenti.
2)   I  soggetti  interessati  possono  altresì  nello  stesso  termine  chiedere  di  essere  sentiti
personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
3)  Qualora   per   l’e levato   numero   degli   interessati   sia   particolarmente   gravosa   la
comunicazione  personale  di  cui  al  primo  comma  è  consentito  sostituirla  con  la
pubblicazione ai sensi dell’art 37 dello statuto.
4)  Non  si  considerano  diritti  o  interessi  legittimi  di  cui  al  primo  comma,  gli  atti  relativi
all’azzonamento  delle  aree  ai  fini  urbanistici  per  i  quali  esiste  il  solo  obbligo  della
pubblicazione all’albo pretorio nonché il ricorso a forme di comunicazione collettiva.
 
ART. 48
Determinazione del contenuto dell’atto

1)  Nei  casi  previsti  dai  due  articoli  precedenti,  e  sempre  che  siano  state  puntualmente
osservate le procedure previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo
tra il soggetto privato ed il comune.
2)   In  tal  caso  è  necessario  che  di  tale  accordo  sia  dato  atto  nella  premessa  e  che  il
contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e
l’imparzialità dell’amministrazione.

 

TITOLO IV
Attività amministrative
 

ART.49
Servizi pubblici comunali

1)  Il comune può istituire e gestire pubblici servizi che abbiano per oggetto produzione di
beni e servizi o  l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità.
2)  I  servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
 
ART.50
Forme di gestione dei servizi pubblici

1)  Il  consiglio  comunale  può  deliberare  l’istituzione  e  l’esercizio  dei  pubblici  servizi  nelle
seguenti forme:
a)   in economia, quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio, non
sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b)   in  concessione  a  terzi  quando  esistano  ragioni  tecniche,  economiche  e  di
opportunità sociale;
c)   a  mezzo  di  azienda  speciale,  anche  per  la  gestione  di  più  servizi  di  rilevanza
economica e imprenditoriale;
d)   a   mezzo   di   istituzione,   per   l’esercizio   di   servizi   sociali   senza   rilevanza
imprenditoriale:
e)   a  mezzo  di  società  per  azioni  o  a  responsabilità  limitata  a  prevalente  capitale
pubblico,  qualora  si  renda  opportuna,  in  relazione  alla  natura  del  servizio  da
erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f)   a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché
in ogni altra forma consentita dalla legge;
2)  Il  comune  può  partecipare  a  società  per  azioni,  a  prevalente  capitale  pubblico  per  la
gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3)  Il  comune  può  altresì  dare  impulso  a  partecipare,  anche  indirettamente,  ad  attività
economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti
di diritto comune.
4)  Le  prerogative,  ad  eccezione  del  referendum,  che  il  presente  statuto  riconosce  ai
cittadini  nei  confronti  degli  atti  del  comune,  sono  estesi  anche  agli  atti  delle  aziende
speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
 
ART. 51
Aziende speciali

1)  Il  consiglio  comunale  può  deliberare  la  costituzione  di  aziende  speciali,  dotate  di
personalità  giuridica  e  di  autonomia  gestionale  e  imprenditoriale,  e  ne  approva  lo
statuto.
2)  Le  aziende  speciali  informano  la  loro  attività  a  criteri  di  trasparenza,  efficacia,
efficienza ed economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da
conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3)  I  servizi  di  competenza  delle  aziende  speciali  possono  essere  esercitati  anche  al  di
fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità
e la migliore qualità dei servizi.
 
ART. 52
Struttura delle aziende speciali

1)  Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i
controlli.
2)  Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore
e il collegio dei revisori
3)  Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le
persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale
competenza  tecnica  o  amministrativa  per  studi  compiuti,  per  funzioni  esercitate  presso
aziende pubbliche  o private o per uffici ricoperti.
4)  Il  direttore  è  assunto  per  pubblico  concorso,  salvo  i  casi  previsti  dal  R.D.  15.10.1925,
n.2578 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5)  Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il
capitale  di  dotazione  e  determina  gli  indirizzi  e  le  finalità  dell’amministrazione  delle
aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei beni e servizi.
6)  Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7)  Gli  amministratori  delle  aziende  speciali  possono  essere  revocati  soltanto  per  gravi
violazioni di legge, documentata inefficienza e difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
 
ART. 53
Istituzioni

1)   Le  istituzioni  sono  organismi  strumentali  del  comune  privi  di  personalità  giuridica  ma
dotate di autonomia gestionale.
2)  Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3)   Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni
di legge, per documentata inefficienza  o per difformità rispetto agli indirizzi  e alle finalità
dell’amministrazione.
4)  Il  consiglio  comunale  determina  gli  indirizzi  e  le  finalità  dell’a mministrazione  delle
istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei  beni  e  servizi,  approva  i  bilanci  annuali  e  pluriennali,  i  programmi  e  il  conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5)  Il  consiglio  di  amministrazione  provvede  alla  gestione  dell’istituzione  deliberando
nell’ambito  delle  finalità  e  degli  indirizzi  approvati  dal  consiglio  comunale  e  secondo  le
modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6)  Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti
alla gestione o al controllo dell'istituzione.
 
ART. 54  
Società per azioni o a responsabilità limitata

1)  Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a
responsabilità  limitata  per  la  gestione  dei  servizi  pubblici,  eventualmente  provvedendo
anche alla loro costituzione.
2)  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di  primaria  importanza  la  partecipazione  del  comune,
unitamente  a  quella  di  altri  eventuali  enti  pubblici,  dovrà  essere  obbligatoriamente
maggioritaria.
3)  L’atto  costitutivo,  lo  statuto  e  l’acquisto  di  quote  o  azioni  devono  essere  approvati  dal
consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti
pubblici negli organi di amministrazione.
4)  Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e
professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori
e degli utenti.
5)  I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle
società  per azioni e a responsabilità limitata.
6)  Il sindaco o un suo delegato partecipa all’a ssemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
7)  Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per
azioni  e  a  responsabilità  limitata  e  a  controllare  che  l’interesse  della  collettività  sia
adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.
 
ART. 55
Convenzioni

1)  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, può deliberare apposite convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in
modo coordinato servizi pubblici.
2)  Le  convenzioni  devono  stabilire  i  fini,  la  durata,  le  forme  di  consultazione  degli  enti
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
 
ART. 56
Consorzi

1)  Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione
associata  di  uno  o  più  servizi  secondo  le  norme  previste  per  le  aziende  speciali  in
quanto applicabili.
2)  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta  dei componenti,
una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3)  La  convenzione  deve  prevedere  l’obbligo  a  carico  del  consorzio  della  trasmissione  al
comune  degli  atti  fondamentali    che  dovranno  essere  pubblicati  con  le  modalità  di  cui
all’art………del presente statuto .
4)  Il  sindaco  o  un  suo  delegato  fa  parte  dell’assemblea  del  consorzio  con  responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
 
ART. 57
Accordi di programma

1)  Il  sindaco,  per  la  definizione  e  l’a ttuazione  di  opere,  di  interventi  o  di  programmi  di
intervento  che  richiedono,  per  la  loro  completa  realizzazione,  l’azione  integrata  e
coordinata  del  comune  e  di  altri  soggetti  pubblici,  promuove  la  conclusione  di  un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i
tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2)  L’accordo,  oltre  alle  finalità  perseguite,  deve  prevedere  le  forme  per  l’attivazione
dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a)   determinare  i  tempi  e  le  modalità  delle  attività  preordinate  e  necessarie  alla
realizzazione dell’accordo;
b)   individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti
di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c)   assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento,
3)  Il sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza delle altre formalità previste   
dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

 
TITOLO  V
L’ordinamento amministrativo del Comune

ART. 58
Principi e criteri

1)  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo,
spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile,
spettanti ai Segretario Comunale ed ai dirigenti.
2)  Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia,
della funzionalità ed economicità di gestione, secondo  principi di professionalità e
responsabilità.
 
ART.  59  
Principi strutturali ed organizzativi

 
1)   L’Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere
informata ai seguenti principi:
a)   organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per
programmi;
b)   analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di
efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c)   individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale
dei soggetti;
d)   superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e
massima flessibilità delle strutture e del personale;
e)   il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura
interna.
 
ART. 60
Personale

 
1)   I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta
Comunale.
2)   Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi
collettivi nazionali.
3)   Il regolamento disciplina:
a)   la dotazione organica del personale;
b)   le procedure per l’assunzione del personale;
c)   l’organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni di legge;
d)   le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
e)   l’attuazione di quanto previsto dall’art.110 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
4)   Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio
personale.
5)   Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
 
ART.61
Segretario Comunale – Direttore Generale

 
Il Sindaco, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 108 del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n.267,  può  nominare  un  Direttore  Generale  o  conferire  le  relative  funzioni  al  Segretario
Comunale.
La nomina, la durata dell’incarico, i compiti, le funzioni, i rapporti con il Segretario Comunale, le
priorità del Direttore Generale sono disciplinate dalla legge.
Nel  caso  in  cui  il  Sindaco  non  si  sia  avvalso  della  facoltà  prevista  dall’art.  108  del  Decreto
Legislativo 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale:
1)   sovrintende,   dirige   e   coordina   gli   uffici   ed   i   servizi   comunali,   avvalendosi   della
collaborazione dei responsabili  dei predetti uffici e servizi;
2)   dirime i conflitti di attribuzione e  di competenza fra gli uffici;
3)   esamina,  di  concerto  con  i  dirigenti  o  i  responsabili  dei  servizi,  i  problemi  organizzativi
dell’ente, avanzando agli organi comunali proposte per la loro soluzione.  
 
ART. 62
Attribuzioni gestionali

 
1)   Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche attuativi di atti
deliberativi con rilevanza esterna, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli
organi di governo dell’ente e/o ai responsabili dei servizi.
2)   In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a)   predisposizione   di   programmi   di   attuazione,   relazioni,   progettazioni   di   carattere
organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b)   organizzazione  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  messe  a
disposizione  dagli  organi  elettivi  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi
fissati da questi organi;
c)   adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna,
per  i  quali  gli  sia  stata  attribuita  competenza  da  disposizioni  di  legge,  statutarie  o  da
regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
d)   verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti;
e)   verifica  della  efficacia  e  dell’efficienza  dell’a ttività  degli  uffici  e  del  personale  ad  essi
preposto;
f)    rogito ed autenticazione di atti nei quali comunque è interessato il Comune;
g)   conferimento di deleghe in ordine allo svolgimento dei compiti a lui attribuiti ai fini dello
snellimento della azione amministrativa;
h)   esercita ogni altra attribuzione conferitagli da leggi, statuto e regolamenti o comunque
conferitagli dal Sindaco.
 
ART. 63
Attribuzioni consultive

 
1)   Il   Segretario   Comunale,   compatibilmente   con   gli   impegni   a   lui   derivanti   dallo
svolgimento dei compiti d’istituto, partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di
lavoro  interne  all’ente  e,  con  l’autorizzazione  della  Giunta,  a  quelle  esterne.  Fornula
pareri  ed  esprime  valutazioni  ed  assistenza  di  ordine  tecnico  e  giuridico  al  Consiglio,
alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
2)   Esplicita  e  sottoscrive  i  pareri  previsti  dalla  legge  sulle  proposte  di  provvedimenti
deliberativi, in assenza di funzionari responsabili di servizi.
 
ART. 64
Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione Coordinamento

 
1)   Il Segretario Comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo
nei confronti  degli uffici e del personale.
2)   Autorizza  le  missioni,  le  prestazioni  straordinarie,  i  congedi  ed  i  permessi  dei
Responsabili dei Servizi, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3)   Adotta  provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli
accordi in materia.
4)   Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di
addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni  del richiamo scritto,
della censura e della riduzione dello stipendio nei confronti dei Resposabili dei Servizi,
con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
 
ART. 65
Attribuzioni di legalità e garanzia

 
1)   Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti o di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta, curandone altresì la verbalizzazione.
2)   Riceve  dai  Consiglieri  le  richieste  di  trasmissione  delle  deliberazioni  della  Giunta
soggette al controllo eventuale.
3)   Presiede  l’Ufficio  comunale  per  le  elezioni  in  occasione  delle consultazioni  popolari  e
dei referendum.
4)   Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia
costruttiva.
5)   Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta,
su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta publicazione all’albo e l’esecutività di
provvedimenti ed atti delll’Ente.