Noleggio senza conducente vettura: avvio attività

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Si ha il servizio di noleggio autoveicoli senza conducente, o meglio locazione di autoveicoli per trasporto di persone, quando vendono dati in consegna (locazione) uno o più autoveicoli a clienti che li guidano personalmente o che li fanno guidare da persone di loro fiducia dietro corrispettivo. Il contratto tra l’esercente e il cliente rientra tra quelli previsti dall’art 1575 e seg. del Codice Civile.
Possono essere destinati alla locazione senza conducente:

  • autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
  • veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
  • veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone;
  • veicoli per il trasporto promiscuo;
  • autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

La destinazione a locazione del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione, la quale è rilasciata sulla base della prescritta autorizzazione. Anche gli autobus possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente. È però necessaria, a norma dell’art. 82, del D.Lgs. 285/92, apposita autorizzazione della Motorizzazione civile.
Tali autobus possono essere autorizzati, in via eccezionale, anche in servizio di linea. Viceversa, possono essere autorizzati al servizio di noleggio con conducente gli autobus di linea, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. In questo caso è necessario un documento rilasciato dall’autorità concedente il servizio di linea nel quale devono essere indicate le linee o bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati. L’a utorizzazione deve accompagnare la carta di circolazione del mezzo.
I proprietari degli autoveicoli immatricolati per servizi di linea possono, inoltre,
locare, temporaneamente e in via eccezionale, parte dei propri veicoli ad altri esercenti i
servizi di linea per trasporto di persone. A tal fine è necessario ottemperare alle apposite
disposizioni ministeriali e munirsi dell’autorizzazione delle autorità competenti a rilasciare
le concessioni.

Enti titolari
Comune di Villa Guardia

Documenti da presentare
Inoltro della domanda, in carta legale, nella quale oltre alle complete generalità e i dati fiscali del richiedente, occorre indicare la localizzazione dell'esercizio e gli autoveicoli adibiti all'esercizio dell'attività.

Documentazione allegata alla domanda:

  • Se Società: atto costitutivo e certificato di iscrizione nel Registro Imprese (fotocopie)
  • Autocertificazione circa l'istruzione dei figli minori di anni 14
  • Disponibilità in proprietà e/o in leasing di una o più autovetture
  • Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo 8.8.1994 n. 490, del titolare dell'impresa individuale o in caso di Società: di ciascun socio se S.D.F. o S.N.C., per sé e per la società
  • se S.A.S. di ciascun socio accomandatario, per sé e per la Società
  • se S.R.L. e S.P.A. del legale rappresentante, per sé e per la società.
  • L'autenticazione della firma sull'autocertificazione antimafia potrà essere sostituita da una fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Modalità e tempi
Per esercitare il servizio di noleggio senza conducente è necessaria presentare al Comune di riferimento apposita denuncia inizio attività.
La richiesta di denuncia inizio attività dovrà indicare:

  • le generalità del richiedente;
  • di possedere i requisiti morali;
  • la disponibilità dei locali;
  • di aver rispettato le norme igienico – sanitarie.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia gli uffici comunali devono verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
Il Comune trasmette entro cinque giorni dal ricevimento copia della denuncia di inizio dell’a ttività al prefetto. Il Prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Le denunce di trasferimento dell’esercizio di noleggio autoveicoli senza conducente si considerano accolte quando il Comune non abbia comunicato alcun provvedimento di diniego entro il termine di 120 giorni.

Oneri
Euro 11,00 per carta legale richiesta
Euro 11,00 per marca da bollo da apporre all'autorizzazione

Norme nazionali

  • L. 15/1/92, n. 21;
  • D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
  • D.M. 19/11/92, n. 283;
  • D.M. 20/04/93;
  • L. 07/08/90, n. 241.
  • Norme regionali e regolamenti comunali
  • L.R. 20 del 15/4/95.

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