Medie strutture di vendita: apertura

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti “medie strutture di vendita” in relazione alla superficie di vendita ossia fino a 1500 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con superficie di vendita inferiore a 2500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Le medie strutture di vendita si distinguono in due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare. Per esercitare il commercio nel settore alimentare è necessario possedere sia i requisiti morali che professionali. Per esercitare il commercio nel settore non alimentare è necessario il solo requisito morale. I requisiti morali per le società devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona preposta all’a ttività commerciale. L’apertura di medie strutture di vendita è soggetta ad autorizzazione da parte del comune competente.

Requisiti personali (morali, professionali e tecnici):
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.; (necessari solo per la per la vendita di generi alimentari)

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Requisiti attività:
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.
 

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • ASL - Azienda Sanitaria Locale
  • ARPA (parere eventuale)
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como (parere eventuale)
  • Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como

Documenti da presentare
La domanda di autorizzazione è soggetta a bollo e va compilato in 3 copie:

  • una per il Comune
  • una per il richiedente
  • una per la CCIAA, da presentare poi all’Ufficio del Registro Imprese, entro 30 giorni dall’e ffettivo avvio dell’operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.
  • Ogni copia va datata e firmata in calce.
  • Il modello di domanda è stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni.

Nella domanda l'interessato dichiara:

  • di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  • il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  • le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 114/1998.

Modalità e tempi
Il modello va compilato completamente e, prima di sottoscriverlo in ogni sua parte, ne vanno fatte 2 fotocopie. Tutte e tre i modelli così ottenuti vanno sottoscritti in originale; tutte le firme devono essere fatte in originale, non devono risultare da fotocopia.
I modelli, così firmati, vanno presentati all'ufficio protocollo del comune, che provvederà a porre su essi il timbro datario del protocollo e restituirà 2 delle tre copie (una copia deve essere trasmessa, alla camera di commercio insieme agli altri modelli della cciaa, mentre l'altra copia rimarrà al richiedente).

La richiesta di autorizzazione consiste nella compilazione di un modello (com 2) da utilizzarsi nel caso di apertura nuova o concentrazione di più esercizi, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di vendita, anche in seguito a accorpamento e per l’estensione settore merceologico di un esercizio esistente. Tale richiesta, soggetta a bollo, è da presentarsi in duplice copia: una per il Comune, una per il richiedente. Fotocopia del modello con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere presentata all’Ufficio Registro Imprese della provincia di ubicazione dell’esercizio entro 30 giorni dall’effettivo avvio dell’operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese o alla denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA). L’interessato nella domanda deve dichiarare:

  • di essere in possesso dei requisiti morali;
  • di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d’uso
  • il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’e sercizio.
  • La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
  • Gli uffici comunali competenti ricevuta la richiesta di autorizzazione all’apertura, trasferimento e ampliamento superficie di vendita e/o di settore merceologico, procedono alla verifica di quanto dichiarato e alla compatibilità urbanistica. L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune sulla base delle disposizioni e degli
  • obiettivi regionali sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, entro 90 giorni dalla data di ricevimento. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia pervenuto alcun provvedimento di sospensione, blocco, o comunque inibitorio da parte del Comune scatta il silenzio assenso e pertanto il consenso del Comune si potrà considerare acquisito. E comunque, in sede di rilascio di queste autorizzazioni, il Comune dovrà garantire, attraverso i propri regolamenti, adeguati requisiti di trasparenza e snellezza all’azione amministrativa, nonché garantire la partecipazione al procedimento, come previsto dalla L. 241/90.
     

Norme nazionali

  • D.Lgs. 31/03/98, n. 114, Riforma della disciplina relativa la settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • Circ. Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato 18 gennaio 1999, n. 3459/c;
  • Circ. Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato 25 marzo 1999, n. 3463/c;
  • Circ. del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato 28 maggio 1999, n. 3467/c.

Norme regionali e regolamenti comunali

  • L.R. 23/07/99, n. 14, Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, 114 “riforma della disciplina relativa la settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e disposizioni attuative del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 “ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • L.R. 03/04/00, n. 22;
  • Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3, Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 14 per il settore del commercio;
  • Regolamento Regionale 24 dicembre 2001, n. 9, Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2000 3;
  • Regolamento Regionale 14 novembre 2002, n. 10, Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2000 3.