Licenza per utilizzare apparecchi di diffusione musicale

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Con la definizione di pubblico esercizio si fa riferimento ai locali in cui viene servito da bere e/o da mangiare (bar, ristoranti, pizzerie, caffetterie, gelaterie ecc…).
L’autorizzazione alla somministrazione abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonche´ di giochi previsti dalle normative vigenti.

Enti titolari
Comune di Villa Guardia

Documenti da presentare

  • Il modello di autorizzazione va compilato in 3 copie:
  • una per il Comune
  • una per l’impresa
  • una per la CCIAA, da presentare poi all’Ufficio del Registro Imprese, entro 30 giorni dall’e ffettivo avvio dell’operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.
  • Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello:

  • Certificato di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • planimetria dell’esercizio in scala 1/100
  • modulo in allegato, debitamente firmato (con marca da bollo da EURO 11,00);
  • Copia della domanda da presentare all’A.S.L. per l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria dei locali;
  • Fotocopia dei libretti sanitari degli addetti alla somministrazione;
  • Autocertificazione antimafia.

Modalità e tempi
Il modello va compilato completamente e, prima di sottoscriverlo in ogni sua parte, ne vanno fatte 2 fotocopie. Tutte e tre i modelli così ottenuti vanno sottoscritti in originale; tutte le firme devono essere fatte in originale, non devono risultare da fotocopia.
I modelli, così firmati, vanno presentati all'ufficio protocollo del comune, che provvederà a porre su essi il timbro datario del protocollo e restituirà 2 delle tre copie (una copia deve essere trasmessa alla camera di commercio insieme agli altri modelli della cciaa, mentre l'altra copia rimarrà al richiedente).

Validità
L’autorizzazione ha una validità di 5 anni.

Norme nazionali
Articolo 3 della Legge 287/91