Licenza per tenere giochi leciti

Ultima modifica 6 dicembre 2018

La normativa stabilisce che nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione: quindi ogni attività che si svolge all’interno di un esercizio pubblico per passatempo, divertimento, ricreazione e che abbia le caratteristiche di un gioco (gioco delle carte, biliardo, boccette, flipper, videogames, dama, scacchi, ecc.), deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata.
La licenza (anche se sostituita da denuncia di inizio attività) per i giochi leciti è, quale licenza di polizia, soggetta alle disposizioni generali e in particolare:
sono personali e che non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza;
chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza impone nel pubblico interesse;
le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata: la revoca poi è sempre disposta quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Nell’ipotesi in cui la licenza per giochi leciti sia stata sostituita da una denuncia di inizio attività, l’Amministrazione comunale non potrà procedere con una revoca ma dovrà emanare un divieto motivato di prosecuzione dell’attività.

Enti titolari
Comune di Villa Guardia

Documenti da presentare

  • Denuncia di inizio attività;
  • Copia della denuncia all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato evidenziativa del numero dell'apparecchio o congegno corredata da fotocopia (mod. F24) del versamento della relativa imposta di intrattenimento;
  • Dichiarazione del proprietario o gestore degli apparecchi attestante la conformità degli stessi da attivare nell'esercizio in relazione all'art. 22 della L. 289/2002, del T.U.L.P.S. e la regolarità all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
  • In applicazione del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 38 (L-R), copia completa del proprio documento di riconoscimento;

Modalità e tempi
Il titolo autorizzativo per esercitare giochi leciti all’interno di un esercizio pubblico può, essere sostituito da una denuncia di inizio attività, in base all’art. 19 della L. 241/90, in quanto trattasi di attività subordinata ad una licenza il cui rilascio dipende esclusivamente dall’a ccertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio della licenza stessa.
L’interessato deve presentare una denuncia di inizio di attività all’amministrazione competente, attestando l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta poi all’a mministrazione competente, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’i nteressato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’Amministrazione stessa. La dichiarazione va presentata all’Ufficio Archivio-Protocollo del Comune di Villa Guardia unitamente ad una copia che verrà restituita all’i nteressato munita del timbro a data di presentazione. Tale copia sostituirà ad ogni effetto di legge l’autorizzazione per dare inizio all’attività e dovrà essere esposta nell’esercizio in luogo ben visibile al pubblico.
Per i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge per la licenza di cui all’art. 86 del R.D. 773/31, l’interessato dovrà in primo luogo dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del citato Regio Decreto.

Norme nazionali
Articolo 3 della Legge 287/91