Licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici

Ultima modifica 5 dicembre 2018

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Allo stesso modo è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.
Lo stesso vale per le corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

Enti titolari

  • Polizia Locale
  • Comune di Villa Guardia.

Adempimenti
Per ottenere la licenza l’interessato deve autocertificare i requisiti personali previsti dagli artt. 10 e 11 del TULPS. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono quindi essere negate:
a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Inoltre, la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Modalità e tempi
La domanda, in carta semplice, va presentata al Comune. Essa deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni, e l’autocertificazione relativa ai requisiti personali. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dalla normativa vigente. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza. Alla domanda va allegata la certificazione di agibilità e usabilità per i locali e le attrezzature utilizzate. Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni. Una commissione di vigilanza comunale si occuperà di verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.

La verifica è di competenza della Provincia:

  • per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  • per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Validità
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, per un periodo di due anni non occorre una nuova verifica.

Rinnovo
La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare.

Normativa nazionale

  • R.D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 68/69, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del TULPS.
  • D.P.R. 28 maggio 2001, n.311, art 4.