Licenza per sala giochi
Ultima modifica 5 dicembre 2018
Per sale giochi si intendono uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all’i ntrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
Si considerano altresì apparecchi e congegni per il gioco lecito:
- quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
- quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
Enti titolari
- Comune di Villa Guardia rilascia l’autorizzazione;
- ARPA (parere facoltativo);
- ASL - Azienda Sanitaria Locale (parere facoltativo);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco (parere eventuale).
Adempimenti
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. Nella tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
L'installabilità degli apparecchi automatici è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
I gestori degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie prima descritte (di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni).
I gestori degli apparecchi e dei congegni prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte.
Modalità e tempi
La domanda, in bollo, va inoltrata presso il Comune, allegando:
- planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;
- descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
- copia del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate);
- regolamento per il funzionamento di ciascun gioco lecito installato;
- certificato di controllo statico (per installazione biliardi);
Sanzioni
Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo ovvero di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E’ inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, ne consente l'uso ai minori di 18 anni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
Normativa nazionale
- LEGGE 27 dicembre 2002, n.289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
- D.P.R 26 ottobre 1972, n. 640
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388