Esercizi di vicinato: cessazioni

Ultima modifica 5 dicembre 2018

Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. La cessazione di attività in un esercizio di vicinato è soggetta a previa comunicazione al comune competente, almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi.

Enti titolari
Comune di Villa Guardia
Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Como

Documenti da presentare

Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo e va compilato in 3 copie:

  • una per il Comune
  • una per l’impresa
  • una per la CCIAA, da presentare poi all’Ufficio del Registro Imprese, entro 30 giorni dall’e ffettivo avvio dell’operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello:

  • modello in allegato, compilato e firmato;
  • fotocopia del documento d’identità del richiedente;
  • originale dell’autorizzazione per licenze rilasciate prima del 1998.

Modalità e tempi
Il modello va compilato completamente e, prima di sottoscriverlo in ogni sua parte, ne vanno fatte 2 fotocopie. Tutte e tre i modelli così ottenuti vanno sottoscritti in originale; tutte le firme devono essere fatte in originale, non devono risultare da fotocopia.
I modelli, così firmati, vanno presentati all'ufficio protocollo del comune, che provvederà a porre su essi il timbro datario del protocollo e restituirà 2 delle tre copie (una copia deve essere trasmessa, alla camera di commercio insieme agli altri modelli della cciaa, mentre l'altra copia rimarrà al richiedente). Sul modello, il richiedente dovrà specificare il motivo della cessazione di attività.

Norme nazionali

Decreto Legislativo 114/98 – articolo 26

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