Esercizi di vicinato: apertura, variazione e subingresso

Ultima modifica 5 dicembre 2018

Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a previa comunicazione al comune competente, con una efficacia differita. L’imprenditore non può realizzare quanto dichiarato nella comunicazione prima di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del Comune, salvo il caso di subingresso. Ovviamente non può realizzare l'operazione prevista se il Comune fa pervenire entro tale termine una comunicazione negativa o una richiesta di integrazione.

Requisiti personali (morali, professionali e tecnici):
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.; (necessari solo per la per la vendita di generi alimentari)

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Requisiti attività:
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • ASL - Azienda Sanitaria Locale (parere eventuale)
  • Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)

Documenti da presentare
Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo e va compilato in 3 copie:

  • una per il Comune
  • una per l’impresa
  • una per la CCIAA,

da presentare poi all’Ufficio del Registro Imprese, entro 30 giorni dall’effettivo avvio dell’o perazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello, in caso di apertura:

  • planimetria dell’esercizio in scala 1/100
  • modello in allegato, compilato e firmato;
  • relazione tecnica asseverata relativa alle opere edili, in caso di lavori;
  • fotocopia del documento d’identità del richiedente.


Modalità e tempi
Il modello va compilato completamente e, prima di sottoscriverlo in ogni sua parte, ne vanno fatte 2 fotocopie. Tutte e tre i modelli così ottenuti vanno sottoscritti in originale; tutte le firme devono essere fatte in originale, non devono risultare da fotocopia.
I modelli, così firmati, vanno presentati all'ufficio protocollo del comune, che provvederà a porre su essi il timbro datario del protocollo e restituirà 2 delle tre copie (una copia deve essere trasmessa alla camera di commercio insieme agli altri modelli della cciaa, mentre l'altra copia rimarrà al richiedente e costituirà la "licenza di commercio").
Successivamente alla consegna del modello, il comune avvierà un procedimento per verificare la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese. L’ufficio ha 30 giorni di tempo per valutare la domanda, decorsi i quali si applicherà il principio silenzio/assenso.

Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 15.493 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Norme nazionali
Decreto Legislativo 114/98 – articolo. 7

Vai alla Modulistica