Distributori stradali

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un distributore di carburante ad altro intestatario a seguito di atto di compravendita, di fusione ecc. deve essere comunicato congiuntamente dalle parti interessate.
Per impianto distribuzione carburanti si intende un unico complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione per uso di autotrazione con le relative attrezzature. Ciò che differenzia l'impianto ad uso pubblico da quello ad uso privato è che nel primo caso l'erogazione di carburante è destinata all'utenza veicolare generica, nel secondo caso è destinata esclusivamente ai mezzi di proprietà di imprese, ditte etc..

Requisiti personali (morali, professionali e tecnici):
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti

Requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)

Documenti da presentare
La procedura relativa alla comunicazione di subingresso sarà attivata presso l'Ufficio tecncico comuinale. La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo che potrà essere ritirato presso lo stesso settore.
L'interessato dovrà presentare unitamente alla comunicazione attestazione di versamento di € 30,00 - Diritti di Istruttoria

  • Attestazione versamento dei diritti di istruttoria (ove previsti)
  • Copia del documento di identità del richiedente

Modalità e tempi
Nell’ipotesi di trasferimento della titolarità di un impianto, l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 32/98 prevede che le parti interessate (entrambe, congiuntamente o disgiuntamente, spiega la circolare del Ministro dell’Industria) ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio entro quindici giorni.
Quest’ultimo ufficio si limiterà a prendere atto della voltura della titolarità dell’impianto senza dover esprimere alcun parere al riguardo. Ovviamente all’atto della voltura della licenza fiscale gli uffici tecnici di finanza avranno cura di accertare che ai propri atti non risultino precedenti di natura fiscale a carico del nuovo gestore dell’impianto che ostino al rilascio della licenza.
La comunicazione di cui sopra deve essere corredata dell’atto di compravendita o della cessione del ramo d’azienda regolarmente registrato all’Ufficio del registro competente per territorio.

Oneri
€ 30,00 - Diritti di Istruttoria

Norme nazionali

  • D.P.R. 24.07.1977 n° 616 - Artt. 52 e 54 (Delega funzioni Polizia Amministrativa ai Comuni)
  • D.L. 29.03.1993, n° 92 convertito con L. 162/93 ( Impianti ad uso privato ) ;
  • D.P.R. 13.12.1996 ( Direttive alle Regioni )
  • D.M. 16,05,1996 ( Recupero vapori di benzine )
  • D.M. 17.09.1996, n.561 ( Modifiche al D.M. n.375/88 - Disciplina del commercio);
  • D.L:vo 11.02.1998, n. 32 (Razionalizzazione della rete);
  • D.Lvo 114/98 (requisiti soggettivi)
  • D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.Lgs. dell’8/09/1999, n. 346, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.M. 29/10/1999, Modificazioni al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 concernente “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’i nstallazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
  • L. 28/12/99, n. 496, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 ottobre 1999, 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore;