Comunicazione vendita straordinaria sottocosto
Ultima modifica 6 dicembre 2018
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Enti titolari
Comune di Villa Guardia
Adempimenti
Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo e va compilato in 2 copie:
- una per il Comune
- una per il richiedente.
- Ogni copia va datata e firmata in calce.
Documenti da allegare al modello:
- Modello di comunicazione, debitamente compilato;
- elenco dei prodotti
- fotocopia del documento d’identità del richiedente
Modalità e tempi
Il modello va compilato completamente e, prima di sottoscriverlo in ogni sua parte, ne vanno fatte 2 fotocopie. Tutte e tre i modelli così ottenuti vanno sottoscritti in originale: in particolare, tutte le firme devono essere fatte in originale, non devono risultare da fotocopia.
I modelli, così firmati, vanno presentati all'ufficio protocollo del comune che provvederà a porre su essi il timbro datario del protocollo e restituirà 2 delle tre copie.
La comunicazione deve essere presentata 10 giorni prima dell’inizio della vendita sottocosto.
Sanzioni
sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 euro.
Norme nazionali
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
- Decreto del Presidente della Repubblica 06 aprile 2001 n. 218
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