Commercio su aree pubbliche, su posteggio nei mercati o su posteggio isolato

Ultima modifica 5 dicembre 2018

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni. L’insieme dei posteggi attrezzati o meno e destinati all’attività commerciale per uno o più giorni della settimana o del mese creano i mercati. L’autorizzazione e la concessione sono rilasciate dal Comune sede di posteggio. Il rinnovo della concessione può essere effettuato con semplice comunicazione dell’interessato. Un operatore può avere in concessione un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
L’operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sue attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi. L’autorizzazione abilita oltre che alla vendita su posteggio anche la forma di vendita itinerante per l’intero territorio nazionale. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l’espresso consenso del Comune e possono chiedere il cambio del proprio posteggio con uno ancora libero.
Per esercitare il commercio nel settore alimentare è necessario possedere sia i requisiti morali che professionali. Per esercitare il commercio nel settore non alimentare è necessario il solo requisito morale. I requisiti morali per le società devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona preposta all’attività commerciale.
Per poter chiedere l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche il soggetto interessato deve dichiarare:

  • di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98;
  • che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 575 (antimafia);
  • di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Qualora il richiedente intenda commercializzare prodotti appartenenti al settore alimentare, dovrà essere in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.);
  • aver frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante al commercio nel settore merceologico alimentare;
  • aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari, all’ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio;
  • aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell’ultimo quinquennio.
  • caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.
  • Il subingresso in attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetto a previa comunicazione al comune competente.

Enti titolari

Comune di Villa Guardia

Documenti da presentare
La comunicazione è soggetta a bollo e va compilata in 2 copie:

  • una per il Comune
  • una per l’interessato.
  • Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello:

  • Fotocopia del documento d’identità del richiedente

Modalità e tempi
La comunicazione consiste nella compilazione di un modello da utilizzarsi nel caso di trasferimento di gestione o di proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio per atto tra vivi o a causa di morte. Tale comunicazione, soggetta a bollo, è da presentarsi al Comune titolare del mercato. L’interessato nella domanda deve dichiarare:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale;
  • l’autorizzazione a cui si intende subentrare;
  • di essere in possesso dei requisiti morali;
  • il settore o i settori merceologici;
  • di non possedere più di una autorizzazione su posteggio nel medesimo mercato.

La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’e sercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo. La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio, previa comunicazione del reintestatario, e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’e sercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all’autorizzazione ceduta. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 114/98, deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’a ttività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di comunicazione, procedono alla verifica di quanto dichiarato. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda si deve procedere al rilascio
dell’autorizzazione o scatta il silenzio-assenso. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell’a utorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune alla Camera di Commercio territorialmente competente. Entro 30 giorni, i Comuni debbono altresì inviare tutte le variazione relative a subingressi, cessazione, decadenza e rilasci. Inoltre il Comune entro il 30 settembre di ogni anno invia alle Camere di Commercio la situazione dei mercati e fiere indicando la denominazione, l’ampiezza delle aeree, il numero dei posteggi, la durata, l’orario di apertura e chiusura nell’ipotesi dei mercati, nonché l’assegnatario del posteggio.
Entro 20 giorni dall’adozione deve essere inviata comunicazione di rilascio o subingresso al Questore competente ai sensi, dell’art. 8, comma 1, della L. 310/93.

Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 15.493 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Norme nazionali

  • Decreto Legislativo 114/98 – articolo. 7
  • Norme regionali e regolamenti comunali
  • L.R. 21/03/00, n. 15;
  • L.R. 03/04/01, n. 6, art. 2, Disposizioni in materia sviluppo economico;
  • Circ. Regione Lombardia 25/9/00, n. 218.

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