Collaudo - ponti sospesi motorizzati

Ultima modifica 11 dicembre 2018

Ai sensi della circolare n. 30/1982 il costruttore può decidere se avvalersi delle procedure qui delineate oppure di quelle relative ai ponti sospesi muniti di argano.
Sono obbligati i costruttori prima della cessione dei ponti (costruiti secondo la specifica tecniche dell'allegato A al D.M. 4.3.1982) agli utenti e ai rivenditori, o gli utenti qualora detengano ponteggi motorizzati privi di libretto d'immatricolazione

Enti titolari

  • ASL (verifiche periodiche)
  • ISPESL (per il collaudo)

Adempimenti
Richiesta di collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati costruiti ai sensi dell'allegato A del DM 4.3.1982. Il collaudo deve essere effettuato tendo presente che il ponte sospeso motorizzato deve essere in uso, sino al mese di maggio 1985 si poneva il problema di verificare il ponte ogni qualvolta veniva spostato anche di pochi metri.
Con la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 06.05.1985 è stato chiarito che il collaudo può essere effettuato presso il proprietario purché si creino le stesse condizioni di effettivo utilizzo.
Se, trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo l'ente competente (ISPESL) non abbia provveduto al collaudo il ponte pur essere ugualmente messo in servizio previa effettuazione del collaudo di cui all'art.2 da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione delle due copie del libretto, art.4.
Una copia del libretto d'immatricolazione deve restare presso l'ufficio incaricato delle verifiche, e l'altro presso l'utente. Sul libretto devono essere annotati i dati relativi al collaudo e alle verifiche biennali, ma non le verifiche trimestrali.
Ogni ponteggio deve avere, oltre al libretto di immatricolazione, una propria targhetta di identificazione.
Il libretto deve essere conservato nei pressi dell'impianto ed essere esibito ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.
Le verifiche periodiche che decorrono dalla data di immatricolazione.

Modalità e tempi
Prima della cessione agli utenti e ai rivenditori dei ponteggi motorizzati occorre fare richiesta di collaudo, la quale deve contenere:
i dati relativi al fabbricante;
descrizione dell'apparecchio;
descrizione del suo funzionamento.
L’ISPESL effettua quindi il collaudo fornendo la targhetta (da applicare in posizione visibile) e il libretto d'immatricolazione, che il costruttore consegnerà poi all'utente.
Di tale collaudo viene redatto apposito verbale.
I costruttori (o gli utenti) devono mettere a disposizione dell'ente collaudatore il personale e i mezzi necessari alla verifica, sotto il controllo di un preposto e con esclusione degli strumenti di misura

Oneri
Pagamento oneri relativi al collaudo da parte dell'ente preposto.

Validità
Biennale, comunque dipende dal positivo svolgimento delle verifiche biennali e trimestrali.
Ogni ponteggio deve avere, oltre al libretto di immatricolazione, una propria targhetta di identificazione. Il libretto deve essere conservato nei pressi dell'impianto ed essere esibito ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.

Scadenza
Biennale, salvo modifiche che devono essere segnalate all’ISPESL

Rinnovi
Biennale, inoltre ogni modifica essenziale, trasferimento o cessazione dell'esercizio dei ponteggi deve essere tempestivamente comunicata all'ISPESL, per gli adempimenti del caso.

Sanzioni
L'omissione della richiesta di collaudo è punita con l'arresto sino a tre mesi o con ammenda da 258,23 a 1032,92.

Norme nazionali

  • DPR 547/1955 art.389
  • D.P.R. n. 164/56
  • D.M. 12.09.1959
  • D.M. 4.3.1982 artt.2-3-4-allegato A par. 8
  • Circolare Ministero del lavoro n. 30/82.