Circolo privato non aderente ad ente riconosciuto
Ultima modifica 5 dicembre 2018
L’art. 3, comma 6, della L. 287/91 prevede i casi in cui non si applicano i limiti numerici per il rilascio di autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande, ed in particolare alla lettera e) fa riferimento alle mense aziendali e agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
L’art. 86, comma 2, del T.U.L.P.S. stabilisce che “la licenza del Comune è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.
La licenza, richiesta solo per la somministrazione di alcolici, è rilasciata dietro richiesta dei circoli, previa verifica dei requisiti morali previsti per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza. La somministrazione di bevande non alcoliche è implicitamente considerata libera, e non si parla di somministrazione di alimenti. La normativa conferma, dandone certezza giuridica, il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati: quello previsto dalla L. 287/91, di natura
commerciale, e quello previsto dall’art. 86 del T.U.L.P.S., integrato con l’art. 19, comma 4, del D.P.R. 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica. Tale doppio regime autorizzatorio comprende le associazioni aventi finalità assistenziali, sia aderenti sia non aderenti ad organizzazioni nazionali. La denuncia di inizio di attività per i circoli aderenti ad enti riconosciuti e l’autorizzazione per i circoli non aderenti ad enti riconosciuti valgono anche come autorizzazione
ai fini di cui al secondo comma dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.
Vengono distinti circoli aderenti e circoli non aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno. Per i primi l’attività di somministrazione viene avviata su denuncia di inizio attività ferma restando l’esclusione dal contingentamento numerico delle attività stesse; l’associazione deve trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 111, commi 3 e 4-quinquies, del D.P.R. 917/86; qualora l’associazione non si conformi alle clausole previste dal citato comma 4-quinquies, dell’art. 111, deve essere seguita una procedura diversa.
Per i circoli non aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno si prevede che l’attività di somministrazione sia soggetta al rilascio dell’autorizzazione comunale, legato alla disponibilità del contingente numerico, e la domanda di autorizzazione si intende accolta se il diniego non è comunicato entro 45 giorni; l’associazione deve avere le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del D.P.R. 917/86.
In entrambi i casi, qualora l’attività di gestione venga affidata a terzi, questi devono essere iscritti nel R.E.C. Si dà ampio spazio all’autocertificazione: infatti, a parte la copia semplice non autenticata dello statuto o dell’atto costitutivo, unico allegato previsto, la denuncia o la domanda, a seconda dei casi, contiene una serie di dichiarazioni rese da parte del legale rappresentante (caratteristiche dell’ente di adesione, tipo di attività di somministrazione, ubicazione e superficie del locali, requisiti in materia edilizia, igienico-sanitaria, etc.).
Il Comune verifica inizialmente, e poi annualmente, il rispetto delle condizioni richieste in entrambi i casi. Si conferma che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti dalla recente normativa sul no profit e, precisamente, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. I circoli privati e gli enti collettivi che somministrano alimenti e bevande ai loro soci devono disporre di locali ubicati all’i nterno della loro rispettiva sede e tali da non consentire l’accesso diretto da strade, piazze od altri luoghi pubblici, poiché tale accesso è la caratteristica fondamentale di ogni pubblico esercizio.
Per di più all’esterno della struttura in cui circoli od enti hanno sede non possono essere apposte né insegne né targhe né qualunque altra indicazione che in qualche modo serva a pubblicizzare le attività di somministrazione che vengono esercitate all’interno della struttura medesima.
Enti titolari
- Comune di Villa Guardia
- ASL - Azienda Sanitaria Locale (parere eventuale)
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)
Documenti da presentare
Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
il tipo di attivita' di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
- che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autor izzazioni in materia.
- Alla domanda e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
- Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
Modalità e tempi
L’interessato pertanto dovrà presentare una richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente, indicando:
- il tipo di attività di somministrazione;
- l’ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- che l’associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
- che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’I nterno, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.
Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all’articolo 2 della L. 287/91. Il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, verifica che lo statuto dell’associazione, preveda le modalità volte a garantire l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell’attività istituzionale.
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. Se il circolo o l’associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del T.U.I.R., l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all’iscrizione nel R.E.C. di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 287/91,
del legale rappresentante del circolo o dell’associazione o di un suo delegato. Il legale rappresentante dell’associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui sopra in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del T.U.I.R. e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Norme nazionali
- R.D. 18/6/31, n. 773, T.U.L.P.S. artt. 86 e segg.;
- L. 11/6/71, n. 426, art. 34;
- D.P.R. 22/12/86, n. 917 T.U.I.R.;
- D.M. 4/8/88, n. 375, art. 53;
- L. 25/8/91, n. 287, artt. 3 e segg.