Certificato di agibilità e abitabilità

Ultima modifica 11 dicembre 2018

Il D.P.R. n. 380/01 stabilisce che affinché gli edifici, o parti di essi, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario presenti:

  • il certificato di collaudo statico (se necessario);
  • la dichiarazione d'iscrizione al catasto;
  • la dichiarazione di conformità degli impianti;
  • la dichiarazione del Direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • ATS
  • ISPESL
  • Ufficio del Territorio

Adempimenti
La legislazione in vigore stabilisce che l'agibilità è attestata mediante presentazione di SCIA da parte dell'avente titolo.

Modalità e tempi
Il collaudo statico
L'art.2 del D.P.R. n. 425/1994 ha modificato il procedimento per il collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica previsto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, stabilendo che il committente dell'opera deve conferire l'incarico di collaudo contestualmente alla denuncia d'inizio dei lavori (e non più entro 60 giorni dall'ultimazione dell'opera), allegando a tale denuncia la dichiarazione di accettazione del collaudatore designato. Completata la copertura dell'edificio, entro 60 giorni deve essere effettuato il collaudo e rilasciato il relativo certificato.
L'iscrizione dell'immobile al catasto
L'art.3 del D.P.R. n. 425/1994 ha stabilito che il Direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione in catasto dell'immobile immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi.
Il catasto restituisce al Direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, copia della dichiarazione con l'attestazione di avvenuta presentazione.
Norme per la sicurezza degli impianti
Secondo quanto dispone l'art.9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, l'impresa installatrice degli impianti di cui all'art.1 della stessa legge è tenuta a rilasciare al committente, all'ultimazione dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme prescritte. Nei casi particolari previsti dalla legge deve essere effettuato il collaudo degli impianti e redatto il relativo certificato.

AGIBILITA'
Vedasi l'art. 24 del DPR 380/2001 per la procedura da seguire.

E' da richiedere entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione o che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Il rilascio del certificato di agibilità deve, tenere conto del rapporto tra requisiti e destinazione. A tale riguardo, la Sez. V del Consiglio di Stato (n. 613 del 3.6.1996) ha ritenuto che l'autorizzazione di agibilità relativa ad immobili non abitativi (nel caso, opifici industriali) di cui all'art.221 T.U. 26.7.1934, n. 1265, deve riguardare solo la sanità "degli ambienti", e quindi il solo manufatto edilizio, non già l'attività contingente che vi si svolge, soprattutto dopo l'entrata in vigore della L. 22.4.1994, n. 425.

Certificato di Agibilità
Adempimenti

  • Scia attestante l'agibilità dell'immobile (non necessaria nel caso di lavori che non comportino nuovi elementi aventi rilievo ai fini igienico-sanitari)
  • Verifica della completezza della pratica da parte del comune ed eventuale richiesta di integrazioni

Annotazioni
Allegati : come da modulistica unificata regionale pubblicata nella sezione relativa all'ufficio Edilizia e territorio

Validità
Finché non si hanno variazioni edilizie.

Sanzioni
La condotta di un soggetto che utilizzi un immobile ancorché destinato ad usi diversi da quelli abitativi, senza avere prima ottenuto o legittimamente richiesto, ai sensi dell'art.4 D.P.R. 22/4/1994, n. 425, l'autorizzazione all'agibilità, integra la ipotesi prevista e punita dall'art.221 T.U. 27/07/1934, n. 1265.

Norme nazionali

  • T.U. leggi sanitarie;
  • R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
  • L 17/8/1942, n. 1150;
  • D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, artt. 6 e 10;
  • L 5/11/1971, n. 1086;
  • L 28/2/1985, n. 47;
  • L. 23/12/1993, n. 537;
  • DPR 22/4/1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’a gibilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto).
  • D.P.R. 380/01;

Ufficio di Riferimento Urbanistica-Edilizia privata-SUAP