Bed and Breakfast

Ultima modifica 6 dicembre 2018

L’attività di bed and breakfast prevede la possibilità di svolgere attività ricettiva in modo non professionale nell'ambito di immobile nel quale l'interessato ha la propria residenza, con possibilità di svolgere anche attività accessorie quale il servizio di prima colazione. Si tratta dunque di privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

Enti titolari
Comune di Villa Guardia

Adempimenti
L’esercizio dell’attività di “Bed & Breakfast” non necessita di iscrizione al Registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
L’esercizio è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi autocertificabili previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
L’attività può essere esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile.
L’attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Il responsabile dell’attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza.
Il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

Modalità e tempi
Ai fini dell'avvio, modifica, trasferimento dell'attività è condizione necessaria e sufficiente la presentazione di apposita denuncia di inizio attività al Comune dove è ubicato l’e sercizio.
L’interessato è tenuto a presentare denuncia tramite apposito modulo, con il quale si autocertifica l’estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza; copia della denuncia deve essere inviata anche alla Provincia di competenza.
Devono essere allegati:

  • Fotocopia libretto sanitario del responsabile;
  • Certificati in copia comprovanti i requisiti igienico-sanitari
  • Copia fotostatica di un documento di identità.
  • Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività.
  • Il provvedimento ha efficacia immediata.

Validità
L’autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca, cioè qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative e perciò diffida il responsabile dell’attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell’attività.

Sanzioni
E’ assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di “Bed & Breakfast” senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. E’ assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l’attività in mancanza dei requisiti previsti.

Normativa nazionale

  • L. n. 241/90;
  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art.19, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  • D.P.R. n. 445/2000.
  • Normativa regionale
  • L.R. 28 aprile 1997, n.12, art.16 bis.
  • L.R. 3 aprile 2001, n.6

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