Attraversamenti ed uso della sede stradale
Ultima modifica 11 dicembre 2018
Attraversamenti ed occupazioni del sottosuolo ed in sopraelevazione
La disciplina degli attraversamenti stradali come modificata dall'art.54 del decreto 610/1996, è la seguente:
- Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti; sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
- I cunicoli, le gallerie di servizio, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non é consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.
- Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non sia- no possibili soluzioni alternative.
- Le occupazioni longitudinali sopraelevare sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.
Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'art.67 del regolamento.
Enti Titolari
- ASL
- Vigili del Fuoco
- Amm.ne Provinciale di Como
- Enta Nazionale Strade (ANAS)
N.B. Ente proprietario della strada o altro ente da quest’ultimo delegato o ente concessionario. L’eventuale delega è comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici od al Prefetto se trattasi di ente locale.
Adempimenti
L’utente deve farsi rilasciare la concessione al taglio o all’utilizzo della strada dall’ente proprietario.
Modalità e tempi
Senza la preventiva concessione dell’ente proprietario non possono essere effettuati attraversamenti od uso della sede stradale e delle relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, telefoniche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi; o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.
Le opere suddette devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico effettuato dal competente organo dell'ente proprietario (art.25, c. 1, 2 e 4).
Oneri
Stabiliti dall’ente proprietario.
Validità
Fino alla scadenza
Concessione
La concessione è necessaria per realizzare sulle strade e loro pertinenze un'opera od un impianto di quelli sopra indicati, per variarne l'uso o per mantenerne l'esercizio qualora l'impianto sia avvenuto senza concessione, pena le sanzioni previste dalla legge e la rimozione, a spese dell'interessato, delle opere abusivamente realizzate.
Coloro che non osservano le prescrizioni e condizioni stabilite dalla concessione sono soggetti, oltre alla sanzione prevista dalla legge, alla sospensione di ogni attività fino all'attuazione delle prescrizioni violate (art.25, c. 5, 6, 7 e 8).
Norme nazionali
- D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Codice della strada)
- DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
- DPR 26 /4/1993, n. 147 (Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli artt.26 e 28 del DPR 495/92)
- D.Lgs. 10/9/1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada)
- DPR 16/9/1996 (Modifica del DPR 495/92).