Assegni di Maternità
Ultima modifica 5 dicembre 2018
La legge 23 dicembre 1998 n°. 448 ha introdotto l'assegno di maternità, concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 luglio 2000.
L'importo dell'assegno, per l’anno 2009, è di € 309,11 mensili per cinque mesi, per complessivi € 1.545,55 ed è concesso alle donne, residenti nel comune, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, componenti di nuclei familiari con I.S.E. non superiore alla soglia massima prevista dalla Legge.
REQUISITI:
L'assegno spetta alla donna che:
• non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di maternità di importe inferiore a 309,11 € mensili può esserle riconosciuta la differenza);
• vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti.
I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'indicatore della situazione economica (ISE) seconde i seguenti parametri:
- € 28.033,71 annui se il nucleo familiare è composte da 2 componenti
- € 32.222,66 annui se il nucleo familiare è composte da 3 componenti
- € 38.989,42 annui se il nucleo familiare è composte da 4 componenti
- € 45.111,72 annui se il nucleo familiare è composte da 5 componenti
- € 50.589,58 annui se il nucleo familiare è composte da 6 componenti
- € 56.067,43 annui se il nucleo familiare è composte da 7 componenti
- € 61.545,28 annui se il nucleo familiare è composte da 8 componenti
- € 67.023,13 annui se il nucleo familiare è composte da 9 componenti
- € 72.500,99 annui se il nucleo familiare è composte da 10 componenti
Modalità di erogazione del servizio
Le domande per beneficiare degli assegni dovranno essere presentate, entro sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del bambino nel nucleo familiare.
Alla domanda deve essere allegata attestazioneI.S.E.
L’assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste sarà svolta dall'ufficio Servizi Sociali in sede comunale.