Artigiani
Ultima modifica 11 dicembre 2018
Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività. Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sono presentate, o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato della Provincia o circondario nel quale l'impresa ha sede. A cura della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato le domande di iscrizione vengono tempestivamente trasmesse in copia alla camera di commercio per l'annotazione nel registro delle ditte. Quando le risultanze dell'istruttoria e le certificazioni comunali non vengano direttamente allegate alla domanda a cura dell'interessato, la commissione provinciale o circondariale per l'artigianato ne fa, senza indugio, richiesta al sindaco del Comune ove ha sede l'impresa o la società artigiana(Sono attribuite ai comuni gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane).
Gli atti istruttori e le certificazioni richieste ai Comuni sono, a seconda dei casi, rilasciati all'interessato o trasmessi alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato utilizzando apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente.
Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta da parte della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato senza che il Comune abbia provveduto ad inviare le risultanze degli adempimenti di cui al precedente comma, detta commissione, su istanza dell'interessato o d'ufficio, provvede direttamente all'effettuazione dell'istruttoria.
Enti titolari
- Comune di Villa Guardia
- Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como
Documenti da presentare
Il certificato va compilato in 3 copie:
- una per il Comune
- una per l’impresa
- una per la CCIAA.
Ogni copia va datata e firmata in calce.
Sanzioni
Per la trasgressione di quanto sancito sono comminate sanzioni amministrative consistenti nel pagamento delle somme sottoelencate:
- per omissione di presentazione di domanda di iscrizione all'albo e di denuncia dell'inizio dell'attività: da L. 200.000 a L. 2.000.000;
- per omissione di denuncia di modificazione nello stato di fatto e di diritto e di cessazione dell'attività: da L. 50.000 a L. 150.000;
- per dichiarazione contenente dati erronei: da L. 20.000 a L. 60.000;
- per uso non consentito da parte di imprenditori, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee di riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio: da L. 500.000 a L. 5.000.000.
Tali sanzioni sono ridotte alla metà del minimo, se l'inadempienza sia rilevata in sede di presentazione tardiva della domanda e sono ridotte ad un quarto del minimo, se la presentazione tardiva avvenga entro il trentesimo giorno della scadenza del termine.
Norme nazionali
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Norme regionali e regolamenti comunali
L.R. n°73/89