Ammodernamento impianto di distribuzione carburanti

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Quando si vuol ammodernare/potenziare un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico e/o ad uso privato è necessario richiedere l'autorizzazione al Comune.
Per impianto distribuzione carburanti si intende un unico complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione per uso di autotrazione con le relative attrezzature. Ciò che differenzia l'impianto ad uso pubblico da quello ad uso privato è che nel primo caso l'erogazione di carburante è destinata all'utenza veicolare generica, nel secondo caso è destinata esclusivamente ai mezzi di proprietà di imprese, ditte etc..
Una volta ottenuta l'autorizzazione potranno essere realizzati i lavori conformemente a quanto autorizzato e potrà essere richiesta l'agibilità della struttura mediante l'autocollaudo.

Requisiti personali (morali, professionali e tecnici):
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti

Requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Requisiti attività:
La gestione degli impianti puo' essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria piu' rappresentantive, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • ARPA (parere eventuale)
  • ASL - Azienda Sanitaria Locale (parere eventuale)
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como (parere obbligatorio)
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze (parere eventuale)
  • Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)

Documenti da presentare
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune dove si intende realizzare l’i mpianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva – autocertificazione – ai sensi della L.
127/97:

  • le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all’art. 2250, commi 1 e 2 del codice civile;
  • la località in cui si intende installare l’impianto;
  • la dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere (ivi comprese le apparecchiature self-service pre-pagamento);
  • dichiarazione delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti, nonché dell’e sistenza dei requisiti qualitativi previsti all’art. 4, solo per i nuovi impianti o per la modifica di impianti carburanti esistenti con il prodotto G.P.L. o metano o per la modifica di p.v. G.P.L.-metano esistenti con l’aggiunta di altri carburanti;
  • dichiarazione dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli adempimenti di cui all’art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;
  • dichiarazione della presenza dei requisiti richiesti nel caso di impianti dotati di dispositivi self service con pagamento posticipato.

Alla domanda vanno inoltre allegati:

  • la perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale; la perizia deve assicurare anche la conformità del progetto ai requisiti ed alle caratteristiche delle nuove aree, individuate in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. 32/98 e successive modifiche;
  • attestazione della disponibilità dell’area con sottoscrizione autenticata del proprietario;
  • modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell’autorizzazione alla sospensione dell’esercizio;
  • copie delle concessioni – autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione;
  • disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto.

Nel caso di impianti da realizzarsi su strade statali o provinciali, l’interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare, l’ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti:

  • rilievo aero-fotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto;
  • rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta e fermate di autolinee;
  • rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto;
  • una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

L'interessato dovrà presentare unitamente alla domanda attestazione di versamento di € 30,00 - Diritti di Istruttoria.

Modalità e tempi
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 32/98 l’autorizzazione per l’a mmodernamento di impianti per la distribuzione di carburanti è rilasciata dal Comune.
Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge (progetto e relazione tecnica-illustrativa dello stesso) e di una “perizia giurata”, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni fiscali della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni e dei criteri, individuati dai Comuni, comprese le caratteristiche e i requisiti delle
aree sulle quali possono essere installati gli impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest’ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante.
Fatta salva l’autonomia del Comune in ordine al procedimento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune dove si intende realizzare l’impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva – autocertificazione – ai sensi della L. 127/97.
Copia della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, con timbro e data di ricevimento o dell’avviso di ricevimento da parte del Comune, deve essere trasmessa, a cura dell’i nteressato alla Regione, la quale provvederà a emettere il parere di conformità al piano e ad individuare le priorità cronologiche delle domande pervenute, in relazione alle norme di indirizzo programmatico regionale come previsto dal D.Lgs. 32/98.
Nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l’interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare, all’ente proprietario della strada (ANAS, ufficio licenze e concessioni o amministrazione provinciale), con l’evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata della documentazione prevista, nonché della ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti:

  • rilievo aero-fotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto;
  • rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta e fermate di autolinee;
  • rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto;
  • una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

L’ente proprietario provvederà a comunicare al Comune e per conoscenza alla Regione ed al richiedente il proprio parere di conformità entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’i stanza stessa.
La domanda dovrà essere corredata della documentazione prevista, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 20 giorni, dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione competente, degli elementi richiesti, ovvero, se antecedente, dalla data indicata come termine per l’adempimento.
In caso di mancata integrazione, il Comune decide in base alla documentazione in atti. Il termine non sarà interrotto da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.
Gli enti coinvolti nella procedura, devono trasmettere i pareri di competenza, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune; la copia del parere dovrà essere trasmessa anche alla Regione ed al richiedente.
Trascorsi 90 giorni dalla data risultante dal protocollo del Comune, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Contestualmente all’autorizzazione petrolifera, il Comune rilascia la concessione edilizia ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 32/98.
Laddove il dirigente (circolare Min. Interni 2 del 27 gennaio 2000) non emani l’a utorizzazione o non comunichi un provvedimento di diniego nel termine previsto di 90 giorni dal ricevimento della domanda si intende formato il “silenzio assenso”. Il dirigente, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che l’i nteressato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso.
Per quanto concerne le modalità di collaudo degli impianti, sia nuovi che potenziati o ristrutturati, esse restano invariate: pertanto sulla base della previgente normativa, della Commissione di collaudo dovrà essere chiamato a far parte un rappresentante dell’Ufficio tecnico di finanza.
Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 32/98 l’autorizzazione per l’i nstallazione e per l’esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformi a quanto previsto entro il 31 dicembre 1998.

Oneri
€ 30,00 - Diritti di Istruttoria.

Scadenza
Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 32/98, l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono esercitati sulla base di una autorizzazione e non di una concessione; ciò comporta che tali attività non sono più soggette a scadenza, ma rimangono in vigore fino a che non intervenga un provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.

Norme nazionali

  • D.P.R. 24.07.1977 n° 616 - Artt. 52 e 54 (Delega funzioni Polizia Amministrativa ai Comuni)
  • D.L. 29.03.1993, n° 92 convertito con L. 162/93 ( Impianti ad uso privato ) ;
  • D.P.R. 13.12.1996 ( Direttive alle Regioni )
  • D.M. 16,05,1996 ( Recupero vapori di benzine )
  • D.M. 17.09.1996, n.561 ( Modifiche al D.M. n.375/88 - Disciplina del commercio);
  • D.L:vo 11.02.1998, n. 32 (Razionalizzazione della rete);
  • D.Lvo 114/98 (requisiti soggettivi)
  • D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.Lgs. dell’8/09/1999, n. 346, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.M. 29/10/1999, Modificazioni al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 concernente “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’i nstallazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
  • L. 28/12/99, n. 496, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 ottobre 1999, 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore;