Agriturismo
Ultima modifica 6 dicembre 2018
L'attività agrituristica si caratterizza come attività di servizio di alloggio (ed eventuali attività accessorie) svolte complementarmente ad un’ attività principale agricola.
L’attività agrituristica può essere esercitata con utilizzo dell’abitazione principale del titolare dell’azienda agrituristica e dei suoi familiari, ovvero mediante l’uso di strutture ricettive extra familiari. L'imprenditore agricolo infatti può destinare parte dei propri beni e della propria attività (garantendo comunque la principalità dell'attività agricola) ai servizi ricettivi.
E’ intesa come attività integrata tra agricoltura e turismo, che può offrire:
- Alloggio in camere od unità abitative indipendenti ovvero ospitalità all’interno dell’alloggio dell’imprenditore agricolo (in quest’ultimo caso per un massimo di 10 persone al giorno);
- Preparazione e somministrazione di pasti e bevande;
- Predisposizione di spazi aperti attrezzati per l’alloggiamento stagionale di ospiti forniti di roulottes, campers e tende;
- Organizzazione di attività ricreative, sportive e/o culturali connesse e complementari con l’a ttività agricola.
- In base al livello qualitativo dei servizi forniti, l’azienda agrituristica ha un diverso livello di qualificazione, identificato da un marchio di riconoscimento regionale:
- quadrifoglio: livello discreto;
- quadrifogli: livello buono;
- quadrifogli: livello elevato.
Enti titolari
- Comune, rilascia l’autorizzazione
- ASL, rilascia il parere relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l’attività agrituristica;
- Regione Lombardia, che assegna la qualifica all’azienda agrituristica e assegna il relativo marchio regionale di riconoscimento;
- SPAFA, attesta il rapporto di complementarietà dell’attività agrituristica rispetto all’a ttività agricola;
- ARPA, Vigili del Fuoco, parere eventuale.
Adempimenti
Per l’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica è necessario presentare domanda di autorizzazione al Comune ove è ubicato l’esercizio.
L’attività dev’essere organizzata in modo da garantire la sicurezza personale degli ospiti. Devono essere rispettate le norme igieniche ed edilizie relative alle civili abitazioni, i requisiti delle aree attrezzate per la ricezione di turisti forniti di mezzi di trasporto autonomi, i criteri relativi alla somministrazione e alla vendita dei prodotti alimentari e tipici anche in relazione alla capacità produttiva aziendale.
I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica hanno l’obbligo di:
- iniziare l’attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell’autorizzazione;
- esporre al pubblico copia dell’autorizzazione comunale, il marchio regionale agrituristico fornito dalla Regione Lombardia, le tariffe praticate ed eventuali autorizzazioni sanitarie;
- rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione stessa, nonché i prezzi comunicati;
- comunicare l’arrivo degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza e i loro movimenti per ottemperare agli adempimenti statistici;
- comunicare al Comune la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso intenda procedere alla chiusura temporanea dell’esercizio, la durata di detta chiusura;
- entro il 31 luglio di ciascun anno comunicare al Comune le tariffe che intende praticare nell’a nno successivo;
- per la somministrazione di alimenti e bevande, devono essere utilizzati il 70% di prodotti agricoli locali con prevalenza di quelli di produzione aziendale, e limitatamente ad un numero massimo di 80 posti;
- comunicare al Comune, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’autorizzazione è stata concessa.
Modalità e tempi
La domanda deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l’i ndicazione delle caratteristiche aziendali, degli edifici e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe che si intendono praticare.
Alla domanda devono essere allegati:
- Documentazione di cui agli artt. 11 e 92 del t.u. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 <> e dell’art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n.59 <>;
- Copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l’attività di somministrazione;
- Parere favorevole dell’autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all’a ttività;
- Certificazione di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici della CCIAA;
- Certificato del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione (SPAFA) attestante il rapporto di complementarietà dell’attività agrituristica rispetto all’attività agricola attraverso l’indicazione del numero massimo di ospiti/giorno per i quali è concedibile l’autorizzazione stessa in relazione alla consistenza dell’azienda agricola. Lo SPAFA emette la certificazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
- Copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco per capacità ricettiva superiore a n°25 posti letto;
Alla domanda va unita la richiesta di assegnazione della classifica della struttura ricettiva agrituristica da parte della Commissione regionale. Almeno 4 volte l’anno e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal raggiungimento del numero di 10 domande presentate, è costituita presso il settore agricoltura della regione una commissione regionale per l’attribuzione della qualifica alle aziende agrituristiche e per l’assegnazione del relativo marchio di riconoscimento.
Validità
L’autorizzazione ha validità annuale. Ai fini del rinnovo, l’interessato deve presentare dichiarazione che non sono avvenute variazioni che comportino la modifica del provvedimento autorizzativi e che sussistono tutti i requisiti per il rilascio.
La vidimazione da parte del Comune è effettuata entro il 31 luglio di ogni anno con l’a pposizione di un visto sull’atto originario o su una sua copia autenticata.
La qualificazione dell’azienda da parte della Regione e la certificazione di complementarietà dello SPAFA hanno validità triennale.
Sanzioni
L’inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti comporta la sospensione dell’a ttività agricola per un periodo da 8 a 15 giorni e comunque sino ad ottemperamento della condizioni previste.
La perdita dei requisiti sia soggettivi che oggettivi comporta la revoca dell’autorizzazione comunale.
Oneri
- Marca da bollo da 10,33 euro.
- Normativa nazionale
- Legge 9 febbraio 1963, n.59, Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttivi diretti.
- D.P.R. 30 dicembre 1970, n.1437, Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.
Normativa regionale
- Regolamento regionale 27 dicembre 1994, n.3, attuazione della L.R.31 gennaio 1992, n.3, Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio rurale.
- L.R. 7 giugno 1980, n.93, art.3, Norme in materia di edificazione nelle zone agricole.
- L.R. 13 aprile 1974, n.18, Istituzione dell’albo degli imprenditori agricoli.
- Regolamento Locale d’Igiene tipo.
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