Affittacamere

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu’ di sei camere per clienti, con una capacita’ ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non piu’ di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
L' attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all' esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria e limitatamente alle persone alloggiate.

Enti titolari

  • Comune di per il rilascio dell’autorizzazione;
  • ASL per l’ispezione sanitaria dei locali.

Adempimenti
L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi autocertificabili previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
Non è previsto il rilascio di autorizzazioni sanitarie per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’esercizio è inoltre subordinato al possesso dei seguenti requisiti funzionali:

  • I locali destinati all' esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
  • Gli appartamenti utilizzati per l' attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d' acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
  • Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Gli affittacamere devono assicurare — avvalendosi della normale organizzazione familiare - i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell' alloggio:
a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
c) telefono ad uso comune.

Per le camere da letto, l' arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo - scrittorio e da un cestino porta rifiuti.

Modalità e tempi
Ai fini dell'avvio, modifica, trasferimento dell'attività è condizione necessaria e sufficiente la presentazione di apposita domanda di autorizzazione al Comune dove è ubicato l’e sercizio.
La domanda di autorizzazione, allegata di copia fotostatica di un documento di identità, va presentata in duplice copia, una delle quali verrà restituita all’interessato munita del timbro e data di presentazione. Tale copia sostituisce ad ogni effetto di legge l’autorizzazione, ad efficacia immediata.
Inoltre è necessario allegare la copia della ricevuta di versamento a favore dell’ASL per l’i spezione sanitaria dei locali e n° 2 piantine planimetriche dei locali (in scala).
Entro 60 giorni dalla presentazione l’Amministrazione verificherà d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge.

Validità
L’autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca, e cioè nei seguenti casi:

  • qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari per il rilascio;
  • qualora l'attività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.
  • Nei casi di irregolarità minori, il Comune può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Rinnovo
In caso di attivita` non continuativa, qualora non ci siano variazioni, il titolare comunica al Comune, entro il settantacinquesimo giorno precedente l`apertura, che continuano a sussistere tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell`autorizzazione ed, eventualmente, i nuovi periodi di apertura. La copia della comunicazione vale come rinnovo.

Sanzioni
Ferma restando l' applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una struttura ricettiva sprovvisto della autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
Chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dalla denuncia e pubblicità dei prezzi è soggetto al pagamento della sanzione da lire 250.000 a lire 750.000.
Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 250.000 a lire 750.000.
In caso di reiterate violazioni alle norme della presente Legge, le sanzioni previste ai precedenti commi sono raddoppiate e, nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell' attività e/ o alla revoca dell' autorizzazione

Oneri
Non ce ne sono.

Normativa nazionale

  • L. 135/01, Riforma della legislazione nazionale del turismo;
  • R.D. 773/31 T.U.L.P.S.;
  • R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 T.U. Leggi sanitarie.

Normativa regionale

  • L.R. 11 settembre 1989, n. 45, Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari e Circ. regionale esplicativa 29/90;
  • L.R. n.12 del1997, art.14