Albergo

Ultima modifica 6 dicembre 2018

L’apertura e il trasferimento di sede di una struttura ricettiva sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.
L’autorizzazione abilita ad effettuare unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, installazione ad autorizzare attrezzature e strutture a carattere ricreativo.
L’autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, a enti o associazioni, a società. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purchè in possesso dei requisiti necessari.

Enti titolari

  • Comune, rilascia l’autorizzazione;
  • ASL, combina un’istruttoria documentale e sopralluoghi presso la sede dell’impresa ai fini di accertare la conformità di legge relativamente alle condizioni igienico sanitarie;
  • ARPA, competente al rilascio di parere in materia ambientale;
  • Vigili del Fuoco, rilasciano parere in materia di prevenzione incendi;
  • Provincia, si occupa della classificazione e del controllo dei prezzi praticati.

Adempimenti
L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei seguenti requisiti autocertificabili:

  • requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
  • requisito professionale (consiste nell’iscrizione al R.E.C. per somministrazione alimenti e bevande nel caso in cui la stessa sia prevista nella struttura).
  • L’autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, di prevenzione incendi; devono sussistere altresì i requisiti previsti
  • per il livello minimo di classificazione della Provincia.

Modalità e tempi
La domanda deve essere inoltrata allo sportello unico del Comune, completa della seguente documentazione:

  • Copia semplice dell’atto costitutivo registrato (solo per le società);
  • Procura speciale all’intestazione della licenza (in presenza di più legali rappresentanti o quando il richiedente non sia il legale rappresentante);
  • Permesso di soggiorno specifico per lavoro autonomo in originale ed in fotocopia (solo per cittadino extracomunitario);
  • Copia dell’attestato di versamento della tassa di concessione regionale;
  • Copia dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 231 del T.U. leggi sanitarie del 1934, n°1265;
  • Planimetria dell’immobile con l’indicazione esatta della concessione edilizia e dell’uso cui ciascun locale è destinato, firmata dal tecnico che ha redatto il progetto;
  • Certificato in copia attestante la destinazione d’uso dell’immobile sede dell’esercizio all’a ttività cui è soggetto la presente istanza;
  • Copia dell’autorizzazione di abitabilità o di usabilità dei locali;
  • Copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco per capacità ricettiva superiore a n°25 posti letto;
  • Libretto sanitario (fotocopia) dell’addetto o degli addetti alla somministrazione.

Per il rilascio della classificazione provvisoria di una nuova attività ricettiva occorre, in fase di stato avanzamento lavori, sottoscritto da un tecnico abilitato, compilare e consegnare la domanda in tre copie agli uffici della Provincia, che provvederà ad una istruttoria che comporta un sopralluogo a cura della Provincia stessa.
L’attribuzione della classificazione definitiva avviene entro 60 giorni dal rilascio della licenza provvisoria e copia dell’atto formale di attribuzione viene esposta all’Albo pretorio della Provincia e del Comune.
L`autorizzazione e` comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.
L’autorizzazione amministrativa viene rilasciata entro 90 giorni dall’avvio del procedimento.

Validità
L’autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca, e cioè:

  • qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
  • qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel Registro delle Imprese;
  • qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

Rinnovo
In caso di attivita` non continuativa, qualora non ci siano variazioni, il titolare comunica al Comune, entro il settantacinquesimo giorno precedente l`apertura, che continuano a sussistere tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell`autorizzazione ed, eventualmente, i nuovi periodi di apertura. La copia della comunicazione vale come rinnovo.

Oneri
Marca da bollo da 10,33 da apporre al modulo di domanda.

Normativa nazionale

  • D.P.R. 447/98;
  • D.Lgs. 29 ottobre 99, T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;
  • L. 1150/42 Legge urbanistica;
  • L. 135/01, Riforma della legislazione nazionale del turismo;
  • R.D. 773/31 T.U.L.P.S.;
  • R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 T.U. Leggi sanitarie;
  • D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, Modificazioni migliorie igieniche negli alberghi.

Normativa regionale

  • L.R. 28/4/97, n. 12, Classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze;
  • L.R. 11 settembre 1989, n. 45, Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari e Circ. regionale esplicativa 29/90;
  • Regolamento Locale d’Igiene tipo, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi della L.R. 26 ottobre 1981, 64;
  • L.R. 31.01.92, n. 3, Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio rurale;
  • Regolamento Regionale 24.12.01, n. 8;
  • L.R. 13.04.01, n. 7, Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta;
  • Regolamento Regionale 4/3/03, n. 2, Attuazione della L.R. 7/01.

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