Rivendite esclusive di stampa quotidiana e periodica: apertura

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi. Per punti vendita esclusivi si intendono quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Ai sensi del D.Lgs. 170/01 il Comune, sulla base degli indirizzi regionali emanati, si è dotato di uno specifico Regolamento per poter rilasciare eventuali nuove autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste sul proprio territorio.
Il soggetto destinatario del procedimento è il richiedente che intenda svolgere un’attività di vendita di giornali e riviste deve presentare allo sportello imprese del Comune territorialmente competente, la richiesta di autorizzazione.
L’attività in forma esclusiva è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare. L’attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui.
I trasferimenti di punti di vendita esclusivi nell’ambito del Comune o delle aree differenziate di cui sopra hanno priorità rispetto all’autorizzazione di nuovi punti di vendita.
I Piani di localizzazione hanno inoltre lo scopo di individuare i punti di vendita esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali.

Non e' necessaria alcuna autorizzazione:

  • per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  • per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  • per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  • per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  • per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  • per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  • per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)

Documenti da presentare
La domanda di autorizzazione è soggetta a bollo e va compilato in 3 copie:

  • una per il Comune
  • una per l’impresa
  • una per la CCIAA

Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello:

  • modello in allegato, compilato e firmato;
  • Fotocopia del documento d’identità del richiedente;
  • Planimetria in scala del locale di vendita.

Modalità e tempi
Il richiedente che intenda svolgere un’attività di vendita di giornali e riviste deve presentare allo sportello imprese del Comune territorialmente competente, la richiesta di autorizzazione.
L’attività in forma esclusiva è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.
L’attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui.
La disposizione di cui sopra non si applica alle attività di vendita esclusive già autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie alla data di entrata in vigore del decreto legislativo nonché nei Comuni di cui al comma 5 dell’articolo 6.

Sono condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per punti vendita esclusivi da parte del Comune:

  • il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  • la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della L. 108/99;
  • il rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo che i Comuni sono tenuti a predisporre sulla base delle indicazioni di cui al successivo articolo 6.

Il modello va compilato completamente e, prima di sottoscriverlo in ogni sua parte, ne vanno fatte 2 fotocopie. Tutte e tre i modelli così ottenuti vanno sottoscritti in originale; tutte le firme devono essere fatte in originale, non devono risultare da fotocopia. I modelli, così firmati, vanno presentati all'ufficio protocollo del comune, che provvederà a porre su essi il timbro datario del protocollo e restituirà 2 delle tre copie (una copia deve essere trasmessa, alla camera di commercio insieme agli altri modelli della cciaa, mentre l'altra copia rimarrà al richiedente).

Le verifiche di rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa regionale e dal Regolamento comunale, proseguono con l’accertamento dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali e della destinazione d’uso dei medesimi. Può essere acquisita un’autocertificazione a firma del tecnico abilitato del richiedente circa il rispetto della normativa edilizia, urbanistica e del Regolamento locale di Igiene. Nel caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda avente ad oggetto
l’attività di vendita di giornali e riviste in modo esclusivo si applicano in quanto compatibili le norme generali dell’ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98.

Sanzioni
Tipi di violazione (Art. 22 D.L.Vo 114/98, in analogia con le sanzioni previste per le "comunicazioni" richieste ai titolari di esercizi di vicinato):

  • omessa domanda di apertura di rivendita di giornali e riviste

Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni
L'ammenda varia da Euro 2500 a Euro 15000

  • omessa comunicazione di subingresso nell'attività di rivendita di giornali e riviste
  • omessa domanda di trasferimento di rivendita di giornali e riviste

Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni
L'ammenda varia da Euro 516 a Euro 3099

N.B. Sono previste altre sanzioni per omissioni più specifiche legate a questa tipologia di attività di cui, per brevità, non si riporta
 

Norme nazionali

  • Legge 5 agosto 1981, n. 416 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  • D.L.vo 170/2001
  • L. 13/04/1999, n. 108;
  • D.Lgs. 18/08/00, n. 267;
  • D.Lgs. 24/04/01, n. 170,

Norme regionali e regolamenti comunali

  • Delib.G.R. 10/07/02, n. 7/0549, Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001, 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.
  • piano di localizzazione ottimale delle rivendite di giornali e riviste (art. 14, legge 5.8.1981, n. 416)

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