In forma itinerante: estensione alla somministrazione
Ultima modifica 5 dicembre 2018
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
L’autorizzazione alla vendita in forma itinerante è valida per l’intero territorio della Regione in cui è stata rilasciata, per la partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. L’autorizzazione si distingue in due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare. L’autorizzazione all’e sercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
Per poter chiedere l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante il soggetto interessato deve dichiarare:
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98;
- che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 575 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
Qualora il richiedente intenda commercializzare prodotti appartenenti al settore alimentare, dovrà essere in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti professionali:
- essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.);
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante al commercio nel settore merceologico alimentare;
- aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari, all’ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio;
- aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell’ultimo quinquennio.
Requisiti personali (morali, professionali e tecnici):
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.; (necessari solo per la per la vendita di generi alimentari)
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
Enti titolari
- Comune di Villa Guardia
- ASL - Azienda Sanitaria Locale (parere eventuale)
- Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)
Documenti da presentare
Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo e va compilato in 3 copie:
- una per il Comune
- una per il richiedente
- Ogni copia va datata e firmata in calce.
Documenti da allegare al modello:
- modello in allegato, compilato e firmato;
- Fotocopia del documento d’identità del richiedente
- Certificato di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- Fotocopia dei libretti sanitari degli addetti alla somministrazione
Modalità e tempi
La comunicazione consiste nella compilazione di un modello da utilizzarsi nel caso di estensione alla somministrazione di alimenti e bevande. Tale comunicazione è da presentarsi al Comune di residenza del richiedente se persona fisica, o sede legale in caso di società.
L’interessato deve dichiarare nella domanda:
- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- di essere in possesso dei requisiti morali;
- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
- La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 2.582 a EURO 15.493. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.