Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Ultima modifica 5 dicembre 2018

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
L’autorizzazione alla vendita in forma itinerante è valida per l’intero territorio della Regione in cui è stata rilasciata, per la partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. L’autorizzazione si distingue in due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare. L’autorizzazione all’e sercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Per poter chiedere l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante il soggetto interessato deve dichiarare:

  • di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98;
  • che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 575 (antimafia);
  • di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Qualora il richiedente intenda commercializzare prodotti appartenenti al settore alimentare, dovrà essere in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.);
  • aver frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante al commercio nel settore merceologico alimentare;
  • aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari, all’ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio;
  • aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell’ultimo quinquennio.

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • ASL - Azienda Sanitaria Locale (parere eventuale)
  • Adempimento successivo: CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)

Documenti da presentare
La domanda di autorizzazione è soggetta a bollo e va compilata in 3 copie:

  • una per il Comune
  • una per l’impresa
  • una per la CCIAA, da presentare poi all’Ufficio del Registro Imprese, entro 30 giorni dall’e ffettivo avvio dell’operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Ogni copia va datata e firmata in calce.

Documenti da allegare al modello:

  • modello in allegato, compilato e firmato (con marca da bollo da EURO 14,62);
  • Fotocopia del documento d’identità del richiedente.

Modalità e tempi
La domanda consiste nella compilazione di un modello da utilizzarsi nel caso di nuova richiesta di rilascio di autorizzazione. Tale domanda, soggetta a bollo, è da presentarsi al Comune di residenza del richiedente se persona fisica, o sede legale in caso di società.

L’interessato deve dichiarare nella domanda:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale;
  • di essere in possesso dei requisiti morali;
  • il settore o i settori merceologici;
  • di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di comunicazione, procedono alla verifica di quanto dichiarato. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda si deve procedere al rilascio dell’autorizzazione o scatta il silenzio-assenso. Il Comune che riceve la domanda che non è di sua competenza, perché il richiedente non è residente nel territorio comunale, entro 15 giorni la deve rinviare al mittente.

Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 2.582 a EURO 15.493. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.