Circolo privato aderente ad ente riconosciuto

Ultima modifica 5 dicembre 2018

L’art. 3, comma 6, della L. 287/91 prevede i casi in cui non si applicano i limiti numerici per il rilascio di autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande, ed in particolare alla lettera e) fa riferimento alle mense aziendali e agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
L’art. 86, comma 2, del T.U.L.P.S. stabilisce che “la licenza del Comune è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.
La licenza, richiesta solo per la somministrazione di alcolici, è rilasciata dietro richiesta dei circoli, previa verifica dei requisiti morali previsti per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza. La somministrazione di bevande non alcoliche è implicitamente considerata libera, e non si parla di somministrazione di alimenti. La normativa conferma, dandone certezza giuridica, il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati: quello previsto dalla L. 287/91, di natura
commerciale, e quello previsto dall’art. 86 del T.U.L.P.S., integrato con l’art. 19, comma 4, del D.P.R. 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica. Tale doppio regime autorizzatorio comprende le associazioni aventi finalità assistenziali, sia aderenti sia non aderenti ad organizzazioni nazionali. La denuncia di inizio di attività per i circoli aderenti ad enti riconosciuti e l’autorizzazione per i circoli non aderenti ad enti riconosciuti valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.
Vengono distinti circoli aderenti e circoli non aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno. Per i primi l’attività di somministrazione viene avviata su denuncia di inizio attività ferma restando l’esclusione dal contingentamento numerico delle attività stesse; l’associazione deve trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 111, commi 3 e 4-quinquies, del D.P.R. 917/86; qualora l’associazione non si conformi alle clausole previste dal citato comma 4-quinquies, dell’art. 111, deve essere seguita una procedura diversa.

Enti titolari

  • Comune di Villa Guardia
  • ASL - Azienda Sanitaria Locale (parere eventuale)
  • CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Agricultura e Artigianato di Como (parere obbligatorio)

Documenti da presentare
Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

  • l'ente nazionale con finalita' assistenziali al quale aderisce;
  • il tipo di attivita' di somministrazione;
  • l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  • che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
  • che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla denuncia e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

Modalità e tempi
L’interessato dovrà presentare una denuncia all’amministrazione competente, indicando:

  • l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
  • il tipo di attività di somministrazione;
  • l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  • che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
  • che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’I nterno, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.
Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al R.E.C. di cui all’articolo 2 della legge 287/91. Se il circolo o l’associazione non si conforma alle clausole previste dall’articolo 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R., l’esercizio dell’a ttività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all’iscrizione nel R.E.C., di cui all’articolo 2, comma 1, della L. 287/91, del legale rappresentante del circolo o dell’associazione o di un suo
delegato ed al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della medesima legge.
Il legale rappresentante dell’associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione, in merito alla sussistenza dell’adesione agli enti. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Il Comune, che riceve la denuncia di inizio attività, la comunica per conoscenza alla competente ASL per il parere necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria.

Norme nazionali

  • R.D. 18/6/31, n. 773, T.U.L.P.S. artt. 86 e segg.;
  • L. 11/6/71, n. 426, art. 34;
  • D.P.R. 22/12/86, n. 917 T.U.I.R.;
  • D.M. 4/8/88, n. 375, art. 53;
  • L. 25/8/91, n. 287, artt. 3 e segg.

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