Finanziamento agli studi-borse di studio
Ultima modifica 5 dicembre 2018
Possono presentare richiesta per l’accesso alle borse di studio gli alunni che:
- Sono residenti in Lombardia
- Con indicatore della situazione economica equivalente ISEE per i redditi dell’anno precedente all’anno scolastico corrente non superiore ad un importo variabile annualmente.
- Sono iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie delle scuole elementari, medie inferiori e superiori aventi sede in Lombardia o nelle regioni confinanti sempre che al termine delle lezioni rientrino quotidianamente alla propria residenza.
- Sostengano spese ammissibili e documentabili che superino i 51,65 euro.
Spese ammissibili:
- Spese per la frequenza: rette di frequenza e contributi obbligatori richiesti dalle scuole per la partecipazione a corsi ordinari di studio ed in generale alle attività curricolari didattiche e formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa del singolo istituto, ivi comprese le gite di istruzione, con esclusione delle attività complementari, del doposcuola, dei corsi di recupero. Non rientrano le tasse a destinazione statale.
- Spese per i trasporti: eventuali contributi richiesti dal Comune, anche attraverso l’impresa concessionaria, per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo, nonché gli abbonamenti a tariffa agevolata sulle linee pubbliche di trasporto urbano ed extraurbano limitatamente al periodo di attività scolastica. Sono da escludere costi sostenuti individualmente dalla famiglia e/o dallo studente per l’uso di mezzi privati di trasporto.
- Spese per le mense: spese per la mensa scolastica gestite direttamente o tramite convenzione dall’ente locale o dalla scuola
- Spese per sussidi scolastici: materiale didattico ad esclusivo uso scolastico (dispense, fotocopie, dizionari, atlanti, manuali ecc), strumenti quali righe, squadre, compassi, ecc. purchè l’acquisto sia avvenuto nel corso degli anni scolastici e opportunamente documentato. Sono esclusi i libri di testo, per i quali si interviene con altro provvedimento (vedi Finanziamento agli studi, Buono libro), materiali di cancelleria, personal computer, strumenti musicali.
Enti titolari
Comune di Villa Guardia
Cosa occorre
Il richiedente deve allegare alla domanda un’attestazione sull’ISEE non superiore ad un importo variabile annualmente, per la valutazione della situazione economica dello stesso. Per questo, bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (la quale documenta la situazione del nucleo familiare del richiedente e comprende tutti i dati necessari per il calcolo dell’ISEE) a uno dei seguenti Enti: INPS, Centri di assistenza fiscale (CAF), i quali rilasceranno l’attestazione.
Se il richiedente è maggiorenne sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine bensì di quella derivante dal nuovo nucleo familiare.
Modalità e tempi
La domanda, sottoscritta dai genitori o da chi per essi, ovvero dallo studente stesso se maggiorenne e fiscalmente indipendente, e timbrata dalla scuola, va presentata al Comune di residenza dello studente entro la fine del mese di settembre dell’anno scolastico corrente.
Alla domanda va allegata l’attestazione ISEE per l’anno precedente l’anno scolastico corrente e una copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
La Regione stabilirà gli assegnatari della borsa di studio scorrendo la graduatoria, ordinata in ordine crescente di reddito, fino ad esaurimento del finanziamento assegnato dal Ministero della P.I..
L’importo delle borse di studio sarà commisurato al 30% delle spese ammissibili sostenute e documentabili, con un tetto massimo di 516,46 euro per le scuole elementari, 774,69 per le medie e di 1.032,91 per le superiori. Tale importo verrà accreditato tramite:
- Versamento su c/c presso la Banca indicata dal richiedente nel modulo di domanda;
- Assegno circolare non trasferibile;
- Detrazione fiscale della cifra corrispondente dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo (ai sensi della legge 62/2000).
Validità e rinnovo
L’attestazione ISEE ha validità di un anno e può essere rinnovata presso uno qualsiasi degli Enti sopra citati.
Sanzioni
In caso di dichiarazioni non veritiere il richiedente è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 e art. 489 codice penale, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Norme nazionali
- Legge 10 marzo 2000, n.62;
- D.lgs. n. 109/1998
- DPCM 14 febbraio 2001, n.106;
Norme regionali
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.71;
- DGR 8 agosto 2003, n.14031