Disposizioni transitorie e finali
Ultima modifica 30 novembre 2018
ART. 66
Vicesegretario
1) Un funzionario direttivo in possesso di laurea, previsto nella pianta organica con la qualifica di Vicesegretario. Svolge funzioni vicarie&rdquo ausiliarie” del Segretario Comunale, unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell’Ufficio.
ART. 67
Compiti del Direttore Generale
1) Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2) Il Direttore generale sovraintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio, che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
3) La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
4) Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
ART. 68
Funzioni del Direttore generale
1) Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) garantisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.
ART. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi
1) Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi
2) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne
il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3) L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4) Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART. 70
Diritti e doveri dei dipendenti
1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3) Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’elevazione e l’aggiornamento professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4) L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5) Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie a alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6) Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
ART. 71
Responsabili degli uffici e dei servizi
1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente a ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
ART. 72
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1) I responsabili degli uffici e dei servizi in rappresentanza dell’ente, sottoscrivono i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa
2) Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
- presiedono le commissioni d gara e concorso;
- assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- pronunciano ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
- promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalle leggi e dal regolamento;
- provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
- forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
- concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4) Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto completamento.
ART. 73
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1) La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità;
2) La giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.110 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 74
Collaborazioni esterne
1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
ART. 75
Ufficio del Sindaco e della Giunta
1) Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale e degli assessori, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni di cui all’art.45 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.554.
ART. 76
Responsabilità verso il comune
1) Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2) Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni
3) Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
ART. 77
Responsabilità verso terzi
1) Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2) Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’a mmontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario e dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo
3) La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario , del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento
4) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali de comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso
5) Il comune può stipulare polizze assicurative a tutela dai rischi derivanti dagli atti assunti, a favore del sindaco, dei consiglieri comunali, degli assessori , del segretario comunale, del direttore generali e dei responsabili dei servizi, con esclusione del dolo edella colpa grave.
ART.78
Responsabilità dei contabili
1) Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento
ART. 79
Ordinamento della finanza
1) L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2) Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite
3) Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio
ART. 80
Attività finanziaria del comune
1) Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge e regolamento.
2) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei
servizi pubblici indispensabili.
3) Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e
regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4) Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti
passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe
in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
ART. 81
Amministrazione dei beni comunali
1) Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del
comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al
ragioniere del comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e
modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai
sensi del titolo II del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni
demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla
giunta comunale.
3) Le somme provenienti dall’alienazione d beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti
o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli
nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del
patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
ART. 82
Bilancio comunale
1) L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e nei limiti da
questa fissati, al regolamento di contabilità.
2) La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto in
termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal
regolamento, osservando i principi dell’u niversalità, unità, annualità, veridicità,
pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.
3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4) Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità
contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
ART. 83
Rendiconto della gestione
1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio.
2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
3) La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
ART. 84
Attività contrattuale
1) Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli
appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso,
alle permute e alle locazioni.
2) La stipula dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile
procedimento di spesa.
3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente in base alle disposizioni vigenti.
ART. 85
Collegio dei revisori dei conti
1) Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei
conto secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2) L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente, dura in carica
tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché
quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del
mandato.
3) L’organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo
e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto del bilancio.
4) Nella relazione di cui al precedente comma, l’organo di revisione esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
5) L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce
immediatamente al consiglio.
6) L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con
la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia
7) All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di
gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici
e dei servizi.
ART. 86
Tesoreria
1) Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base
ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione
tributi
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare
comunicazione all’ente entro dieci giorni.
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di
mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2) I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di
contabilità nonché da apposita convenzione
ART. 87
Controllo economico della gestione
1) I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di
controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro
assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2) Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con
le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce
alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, sa adottarsi, sentito il collegio
dei revisori.
TITOLO VI
Disposizioni diverse
ART. 88
Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1) Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui
all’art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2) L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati