Organizzazione e attività amministrativa
Ultima modifica 30 novembre 2018
CAPO III
Modalità di partecipazione
ART. 32
Consultazioni
1) L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di
acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
2) Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
ART.33
Petizioni
1) Chiunque, purché iscritto nelle liste elettorali del Comune, può rivolgersi in forma collettiva
agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’i ntervento su questioni di interesse
comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2) La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3) La petizione è inoltrata al sindaco il quale, previa verifica della sua correttezza formale,
entro 30 giorni, la assegna in esame all’o rgano competente e ne invia copia ai gruppi
presenti in consiglio comunale.
4) Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, l’organo competente deve
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento.
5) Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è
pubblicizzato mediante affissione agli appositi spazi e, comunque, in modo da permettere
la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune .
6) Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun consigliere può chiedere
con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta
del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
ART.34
Proposte
1) Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 avanzi al sindaco proposte
per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo
contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e
del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente al parere all’o rgano
competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.
2) L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro
30 giorni dal ricevimento della proposta.
3) Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono
comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
ART. 35
Referendum abrogativi
1) Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti alle liste elettorali può
chiedere che vengano indetti referendum abrogativi in tutte le materie di competenza
comunale.
2) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può indire
referendum consultivi su tutte le materie di consiglio comunale
3) Non possono essere indetti referendum abrogativi in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e quando sullo stesso
argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre
escluse dalla potestà referendaria abrogativa le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) edilizia ed urbanistica:
4) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non
ingenerare equivoci.
5) Il consiglio comunale approva un regolamento che stabilisce le procedure di ammissibilità,
le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione dei risultati.
6) Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria
entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito
all’oggetto della stessa.
7) La consultazione si considera come non avvenuta quando il numero dei partecipanti non
supera la metà degli aventi diritto.
8) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione
referendaria deve essere motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
9) Qualora la proposta sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il
consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.
ART. 36
Accesso agli atti
1) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione
comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2) Sono sottratti alla consultazione gli atti dichiarati riservati dalla legge .
3) La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire su richiesta motivata
dell’interessato nei tempi e nei modi stabiliti da apposito regolamento.
ART. 37
Diritto di informazione
1) Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato,
sono pubblici.
2) La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente
accessibile a tutti.
ART. 38
Istanze
1) Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici
problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2) La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dal ricevimento
dell’interrogazione.
CAPO IV
Difensore civico
ART. 39
Nomina
1) Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di
convenzionamento con altri comuni o con l’a mministrazione provinciale, a scrutinio
segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2) Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la
propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco
previo controllo dei requisiti.
3) La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed
esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-
amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche,
giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4) Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, è rieleggibile ed
esercita le sue funzioni fino all’insediamento del suo successore.
5) Non può essere nominato difensore civico:
a) chi è in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra
comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i
ministri di culto;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti,
istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o
che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
ART. 40
Decadenza
1) Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne
osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente casi inerenti l’amministrazione
comunale.
2) La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3) Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione
assunta a maggioranza di due terzi dei consiglieri.
4) Il consiglio comunale provvederà alla surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima
che termini la scadenza naturale dell’incarico.
ART. 41
Funzioni
1) Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi o uffici del comune allo
scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché
il rispetto dei diritti dei cittadini.
2) Il difensore civico deve intervenire su richiesta degli interessati o per iniziativa propria
ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3) Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga
eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa
tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4) Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i
medesimi diritti.
5) Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si
rivolga a lui;
6) Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’a rt.127,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 secondo le modalità previste dal
comma 2 dell’ultima legge citata.
ART. 42
Facoltà e prerogative
1) Il Difensore civico nell’e sercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in
possesso dell’Amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
2) Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli
documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
3) Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per
iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi competenti le
disfunzioni, i ritardi e le irregolarità riscontrati.
4) Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti
amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
5) E’ facoltà del difensore civico, quale garante del buon andamento e dell’imparzialità
della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle
sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private,
appalti di concorso.
ART. 43
Relazione annuale
1) Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa
all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le
illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di
eliminarle.
2) Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte
rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi
pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
3) La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali
e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4) Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o
questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere
convocato entro 30 giorni.
ART.44
Indennità di funzione
1) Al difensore civico è corrisposta un’i ndennità di funzione il cui importo è determinato
annualmente dal consiglio comunale.
CAPO V
Procedimento amministrativo
ART.45
Diritto di intervento nei procedimenti
1) Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un
procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2) L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile
della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine
entro cui le decisioni devono essere adottate.
ART.46
Procedimenti ad istanza di parte
1) Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l’istanza può
chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in
merito.
2) L’audizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal
regolamento.
3) Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo
deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento,
comunque non superiore a 60 giorni.
4) Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi
legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della
richiesta ricevuta.
5) Tali soggetti possono inviare all’a mministrazione istanze, memorie, proposte o produrre
documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 47
Procedimenti a impulso di ufficio
1) Ne caso di procedimenti a impulso di ufficio il funzionario responsabile deve darne
comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano
essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non
inferiore a 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro
il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre
documenti.
2) I soggetti interessati possono altresì nello stesso termine chiedere di essere sentiti
personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
3) Qualora per l’e levato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la
pubblicazione ai sensi dell’art 37 dello statuto.
4) Non si considerano diritti o interessi legittimi di cui al primo comma, gli atti relativi
all’azzonamento delle aree ai fini urbanistici per i quali esiste il solo obbligo della
pubblicazione all’albo pretorio nonché il ricorso a forme di comunicazione collettiva.
ART. 48
Determinazione del contenuto dell’atto
1) Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente
osservate le procedure previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo
tra il soggetto privato ed il comune.
2) In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il
contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e
l’imparzialità dell’amministrazione.
TITOLO IV
Attività amministrative
ART.49
Servizi pubblici comunali
1) Il comune può istituire e gestire pubblici servizi che abbiano per oggetto produzione di
beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità.
2) I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART.50
Forme di gestione dei servizi pubblici
1) Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio, non
sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale:
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da
erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché
in ogni altra forma consentita dalla legge;
2) Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la
gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3) Il comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività
economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti
di diritto comune.
4) Le prerogative, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini nei confronti degli atti del comune, sono estesi anche agli atti delle aziende
speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
ART. 51
Aziende speciali
1) Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di
personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo
statuto.
2) Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da
conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di
fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità
e la migliore qualità dei servizi.
ART. 52
Struttura delle aziende speciali
1) Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i
controlli.
2) Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore
e il collegio dei revisori
3) Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le
persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4) Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal R.D. 15.10.1925,
n.2578 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5) Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il
capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle
aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei beni e servizi.
6) Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7) Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi
violazioni di legge, documentata inefficienza e difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
ART. 53
Istituzioni
1) Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma
dotate di autonomia gestionale.
2) Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3) Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni
di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione.
4) Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’a mministrazione delle
istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5) Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando
nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le
modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6) Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti
alla gestione o al controllo dell'istituzione.
ART. 54
Società per azioni o a responsabilità limitata
1) Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a
responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo
anche alla loro costituzione.
2) Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune,
unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente
maggioritaria.
3) L’atto costitutivo, lo statuto e l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal
consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti
pubblici negli organi di amministrazione.
4) Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e
professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori
e degli utenti.
5) I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle
società per azioni e a responsabilità limitata.
6) Il sindaco o un suo delegato partecipa all’a ssemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
7) Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per
azioni e a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia
adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.
ART. 55
Convenzioni
1) Il consiglio comunale, su proposta della giunta, può deliberare apposite convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in
modo coordinato servizi pubblici.
2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 56
Consorzi
1) Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in
quanto applicabili.
2) A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti,
una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3) La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al
comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui
all’art………del presente statuto .
4) Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 57
Accordi di programma
1) Il sindaco, per la definizione e l’a ttuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e
coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i
tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2) L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione
dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla
realizzazione dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti
di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento,
3) Il sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza delle altre formalità previste
dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
TITOLO V
L’ordinamento amministrativo del Comune
ART. 58
Principi e criteri
1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo,
spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile,
spettanti ai Segretario Comunale ed ai dirigenti.
2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia,
della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e
responsabilità.
ART. 59
Principi strutturali ed organizzativi
1) L’Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere
informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per
programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di
efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale
dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e
massima flessibilità delle strutture e del personale;
e) il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura
interna.
ART. 60
Personale
1) I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta
Comunale.
2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi
collettivi nazionali.
3) Il regolamento disciplina:
a) la dotazione organica del personale;
b) le procedure per l’assunzione del personale;
c) l’organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni di legge;
d) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
e) l’attuazione di quanto previsto dall’art.110 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
4) Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio
personale.
5) Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
ART.61
Segretario Comunale – Direttore Generale
Il Sindaco, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 108 del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n.267, può nominare un Direttore Generale o conferire le relative funzioni al Segretario
Comunale.
La nomina, la durata dell’incarico, i compiti, le funzioni, i rapporti con il Segretario Comunale, le
priorità del Direttore Generale sono disciplinate dalla legge.
Nel caso in cui il Sindaco non si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 108 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale:
1) sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della
collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi;
2) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
3) esamina, di concerto con i dirigenti o i responsabili dei servizi, i problemi organizzativi
dell’ente, avanzando agli organi comunali proposte per la loro soluzione.
ART. 62
Attribuzioni gestionali
1) Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche attuativi di atti
deliberativi con rilevanza esterna, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli
organi di governo dell’ente e/o ai responsabili dei servizi.
2) In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere
organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a
disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi
fissati da questi organi;
c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna,
per i quali gli sia stata attribuita competenza da disposizioni di legge, statutarie o da
regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti;
e) verifica della efficacia e dell’efficienza dell’a ttività degli uffici e del personale ad essi
preposto;
f) rogito ed autenticazione di atti nei quali comunque è interessato il Comune;
g) conferimento di deleghe in ordine allo svolgimento dei compiti a lui attribuiti ai fini dello
snellimento della azione amministrativa;
h) esercita ogni altra attribuzione conferitagli da leggi, statuto e regolamenti o comunque
conferitagli dal Sindaco.
ART. 63
Attribuzioni consultive
1) Il Segretario Comunale, compatibilmente con gli impegni a lui derivanti dallo
svolgimento dei compiti d’istituto, partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di
lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. Fornula
pareri ed esprime valutazioni ed assistenza di ordine tecnico e giuridico al Consiglio,
alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
2) Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti
deliberativi, in assenza di funzionari responsabili di servizi.
ART. 64
Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione Coordinamento
1) Il Segretario Comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo
nei confronti degli uffici e del personale.
2) Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei
Responsabili dei Servizi, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3) Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli
accordi in materia.
4) Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di
addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto,
della censura e della riduzione dello stipendio nei confronti dei Resposabili dei Servizi,
con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
ART. 65
Attribuzioni di legalità e garanzia
1) Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti o di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta, curandone altresì la verbalizzazione.
2) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta
soggette al controllo eventuale.
3) Presiede l’Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e
dei referendum.
4) Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia
costruttiva.
5) Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta,
su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta publicazione all’albo e l’esecutività di
provvedimenti ed atti delll’Ente.