L'organizzazione e le funzioni di governo

Ultima modifica 30 novembre 2018

ART. 22 - Giunta Comunale

1)  Nella composizione della Giunta Comunale sarà riservato alle donne, ove possibile, almeno uno dei posti disponibili.

2)  La giunta  comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune.

3)  La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro  degli indirizzi generali  e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4)  La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività con la presentazione entro il 30 settembre del documento sulla verifica dell’attuazione dei programmi.

ART. 23 - Composizione

1)  La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori da quattro a sei, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2)  Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 24 - Nomina

1)  Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2)  Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3)  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4)  Salvo i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 25 - Funzionamento della giunta

1)  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2)  Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dal sindaco.

3)  Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4)  Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale responsabile della verbalizzazione. Il Segretario comunale può farsi coadiuvare o sostituire dal funzionario all’uopo delegato.

ART. 26 - Competenze

1)  La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2)  La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3)  La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attività di governo  e delle funzioni organizzative:

a)   propone al consiglio i regolamenti;

b)   approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti  che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)  elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di  raccordo con gli organi di partecipazione e  decentramento;

e)  modifica o adegua le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)   nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, sentito il parere del responsabile del servizio interessato;

g)  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h)  approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i)  nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j)  dispone l’accettazione o la rinunzia a eredità, legati o donazioni;

k)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)  esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuito dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)  decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

o)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p)  determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q)  approva o modifica il P.E.G. su proposta del direttore generale;

r)  approva le convenzioni tra comune e associazioni o privati.

 

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 27 - Partecipazione popolare

1)  Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’i mparzialità e la trasparenza.

2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l’i ncentivazione delle forme associative e di volontariato e del diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3)  Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 28 -  Associazionismo

1)  Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2) A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, autorizza la registrazione  delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3)  Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’a ssociazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. Il Comune autorizza la registrazione, purché gli scopi statutari siano compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto..

4) Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 29 - Diritti delle associazioni

1)  Ciascuna associazione registrata ha diritto di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente relative a settori di intervento in cui essa opera.

2)  Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, che devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta e che, in ogni caso non devono essere inferiori a venti giorni.

ART. 30 - Contributi alle associazioni

1)  Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell’attività associativa.

2)  Il comune può altresì mettere gratuitamente a disposizione di associazioni, partiti e gruppi politici a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi secondo i criteri previsti dal Regolamento.

3)  Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposite convenzioni tra associazione e comune che evidenzi le attività di pubblico interesse svolte dalle stesse.

4)  Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio; l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5) Le associazioni che richiedono ordinariamente contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere e trasmettere  ogni anno bilancio preventivo e rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

ART. 31 - Volontariato

1)  Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2) Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.