Disposizioni generali

Ultima modifica 30 novembre 2018

TITOLO  I
Principi   Generali

 
ART.  1
Autonomia  Statutaria

1.   Il  Comune  di  Villa  Guardia    rappresenta  la  propria  comunità,  ne  cura  gli  interessi  e  ne
promuove lo sviluppo.
 
a)  E’  un  ente  autonomo  locale  con  rappresentatività  generale  secondo  i  principi  della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana e dell’Unione Europea;  
b)   E’  un  ente  democratico  che  si  basa  sui  principi    della  pace,  della  solidarietà  e  della giustizia sociale;
c)   Si  riconosce  nel  sistema  di  Stato    unitario  di  tipo  federativo  e  solidale,  basato  sul principio dell’autonomia degli enti locali;
d)   Considerata la  realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé, così come riconosce  per  gli  altri  comuni,  uno  specifico  ruolo  nella  gestione  delle  risorse economiche  locali,    compreso  il  gettito  fiscale,  nonché nell’organizzazione  dei  servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; e)   Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f)    Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’a utogoverno della comunità.
 
ART.2
Finalità

1.   Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità di Villa Guardia,  ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.   Il  Comune  ricerca  la  collaborazione  e  la  cooperazione  di  altri  soggetti  pubblici  e  privati  e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa .
3.   In particolare il Comune ispira la sua azione  alle seguenti finalità:

a)   rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e la pari dignità  degli individui;  

b)   promozione di una cultura di pace, cooperazione internazionale e integrazione razziale anche  attraverso  interventi  diretti  o  indiretti  di  aiuto  e  sostegno  ad  altre  comunità  in situazioni di povertà e disagio ;

c)   ricupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali  e delle tradizioni locali;

d)   tutela  della persona, improntata alla solidarietà sociale anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)   superamento di ogni discriminazione tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f)    promozione  delle  attività  culturali,  sportive  e  del  tempo  libero  della  popolazione,  con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g)   promozione   della   funzione   sociale   dell’iniziativa   economica,   anche   attraverso   il sostegno  a  forme  di  associazionismo  e  cooperazione,  che    favorisca  il  superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

h)   collaborazione  con  pubblici  e  privati  per  la  soluzione  dei  problemi  abitativi  della comunità e per assicurare il diritto costituzionale ad una casa dignitosa, con particolare attenzione ai residenti del Comune;

i)    tutela  della  vita  umana,  della  persona    e  della  famiglia,  valorizzazione  sociale  della maternità  e  della  paternità,  assicurando  sostegno  alla  corresponsabilità  dei  genitori nell’impegno  della  cura  e  dell’educazione  dei  figli,  anche  tramite  i  servizi  sociali  ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

j)    riconoscimento  e  tutela  delle  diversità  etniche,  linguistiche,  culturali,  religiose  e politiche, attraverso il rispetto reciproco e la promozione della cultura della tolleranza.

In accordo con tali finalità, il Comune:
a)   non accetta sul proprio territorio la presenza di imprese o aziende che producono beni  direttamente utilizzabili per finalità contrarie a quelle a cui il Comune si ispira;
b)   favorisce il formarsi tra i cittadini della capacità di distinguere tra beni prodotti nel pieno rispetto  dei  diritti  dei  lavoratori,  dell’ambiente  e  dei  principi  etici,  da  quelli  prodotti  in modo difforme, al fine di preferire la commercializzazione dei primi.
 
ART. 3
Territorio e sede comunale

1.   Il  Comune  confina  con  i  Comuni  di  Montano  Lucino,  Luisago,  Cassina  Rizzardi,  Lurate Caccivio, Gironico. Eventuali modifiche di confine potranno essere deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure di legge.
2.   Il Palazzo Civico è sede comunale;
3.   Le  adunanze  degli  organi  collegiali  si  svolgono  normalmente  nella  sede  comunale;  esse possono  tenersi  in  luoghi  diversi  in  caso  di  necessità  o  quando  particolari  esigenze  lo richiedano.
 
ART.  4
Stemma  e  gonfalone

1.   Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Villa Guardia.
2.   Il comune ha un proprio stemma e gonfalone
3.   Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4.   La  giunta  può  autorizzare  l’uso  e  la  riproduzione  dello  stemma  del  comune  per  fini  non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
 
TITOLO   II
Ordinamento  strutturale

 
CAPO   I
Organi e loro attribuzioni

 
ART.  5
Organi

1.   Sono  organi  del  comune  il  consiglio  comunale,  il  sindaco  e  la  giunta  comunale  e  le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.   Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.   Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4.   La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
 
ART. 6
Deliberazioni degli organi collegiali

1.   Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da  assumere  a  scrutinio  segreto  le  deliberazioni  concernenti  persone,  quando  venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
2.   L’istruttoria  e  la  documentazione  delle  proposte  di  deliberazione  avvengono  attraverso  i responsabili  degli  uffici;  la  verbalizzazione  degli  atti  e  delle  sedute  del  consiglio  e  della giunta  è  curata  dal  segretario  comunale,  secondo  le  modalità  e  i  termini  stabiliti  dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3.   Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in  tal  caso  è  sostituito  in  via  temporanea  dal  componente  del  consiglio  o  della  giunta nominato dal presidente, ovvero dal vicesegretario, se nominato.
4.   I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
 
ART.  7
Consiglio Comunale -  Poteri generali

1.   Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, nel rappresentare l’intera  comunità,  delibera  l’indirizzo  politico  –  amministrativo  ed  esercita  il  controllo  sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.
2.   L’elezione,  la  durata  in  carica,  la  composizione  e  lo  scioglimento  del  consiglio  comunale sono regolati dalla legge.
3.   Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e  svolge  le  proprie  attribuzioni  conformandosi  ai    principi,  alle  modalità  e  alle  procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4.   Il   consiglio   comunale   definisce   gli   indirizzi   per   la   nomina   e   la   designazione   dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5.   Il  consiglio  comunale  conforma  l’azione  complessiva  dell’ente  ai  principi  di  pubblicità, trasparenza al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6.   Gli  atti  fondamentali  del  consiglio  devono  contenere  l’individuazione  degli  obiettivi  da raggiungere, le risorse da impiegare  e gli strumenti necessari.
 
ART.  8
Consiglio Comunale  -  Poteri Statutari

Il Consiglio Comunale
1.   Stabilisce  i  criteri  per  la  definizione  delle  graduatorie  e  di  assegnazione  degli  alloggi  di proprietà comunale nonchè i relativi canoni di affitto.

2.   Stabilisce  i  criteri  per  l’espletamento  delle  gare  d’appalto  entro  i  limiti  di  pubblicità  e trasparenza nel rispetto dei principi di legge.
3.   Stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi comunali.
4.   Stabilisce i criteri di compatibilità tra le zone del territorio comunale e le attività commerciali e imprenditoriali.
 
ART.  9
Sessioni e convocazione

1.   L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2.   Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte
le  proposte  di  deliberazioni  inerenti  all’approvazione  delle  linee  programmatiche  del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.   Le  sessioni  ordinarie  devono  essere  convocate  almeno  cinque  giorni  prima  del  giorno stabilito;  quelle  straordinarie  almeno  tre.  In  caso  d’eccezionale  urgenza,  la  convocazione può avvenire con  un anticipo di almeno 24 ore.
4.   La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o sua richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5.   La  convocazione  è  effettuata  tramite  avvisi  scritti  contenenti  le  questioni  da  trattare,  da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale ovvero da altra modalità che consenta il  riscontro  dell’avvenuto  ricevimento  (fax).  L’Avviso  scritto  può  prevedere  anche  una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6.   L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui  è  stata già  effettuata  la  convocazione  è sottoposta  alle  medesime  condizioni  di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7.   L’elenco  degli  argomenti  da  trattare  deve  essere  affisso  all’albo  pretorio  almeno  entro  il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere  adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8.   La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9.   Le  sedute  del  consiglio  comunale  sono  pubbliche,  salvi  i  casi  previsti  dal  regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10.  La  prima  convocazione  del  consiglio  comunale  subito  dopo  le  elezioni  per  il  suo  rinnovo viene  indetto  dal  sindaco  entro  dieci  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti  e  la  riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11.  In  caso  di  impedimento  permanente,  decadenza,  rimozione,  decesso  del  sindaco  si procede  allo  scioglimento  del  consiglio  comunale;  il  consiglio  e  la  giunta  rimangono  in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
 
ART.  10
Linee programmatiche di mandato

1.   Entro  il  termine  di  120  giorni,  decorrenti  dalla  data  del  suo  avvenuto  insediamento,  sono presentate,  da  parte  del  sindaco,  sentita  la  giunta,  le  linee  programmatiche  relative  alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico–amministrativo.
2.   Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo    integrazioni,    adeguamenti  o  modifiche,  mediante  presentazione  di  appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3.   Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di  ogni  anno.  E’  facoltà  del  consiglio  provvedere  a  integrare,  nel  corso  della  durata  del mandato,  con  adeguamenti  strutturali  e/o  modifiche,  le  linee  programmatiche,  sulla  base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4.   Al termine del mandato politico – amministrativo, il sindaco presenta all’o rgano consiliare il documento  di  rendicontazione  dello  stato  di  attuazione  e  di  realizzazione  delle  linee programmatiche.  
 
ART. 11
Commissioni

1.   Il  consiglio  comunale  potrà  istituire,  con  apposita  deliberazione,  commissioni  permanenti, temporanee  o  speciali  per  fini  di  studio,  di  indagine,  di  inchiesta,  di  controllo.  Dette commissioni  sono  composte  da  consiglieri  comunali,  con  criterio  di  rappresentanza proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza  è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.   Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3.   La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4.   Possono  altresì  essere  costituite  commissioni  di  lavoro  secondo  le  modalità  previste  dal regolamento. Di queste ultime possono far parte anche cittadini non consiglieri comunali.
 
ART.  12
Consiglieri

1.   Lo  stato  giuridico,  le  dimissioni  e  la  sostituzione  dei  consiglieri  sono  regolati  dalla  legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.   Le  funzioni  di  consigliere anziano sono  esercitate  dal  consigliere  che,  nell’elezione  a  tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.   I  consiglieri  comunali  che  non  intervengono  alle  sessioni  per  tre  volte  consecutive  senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo,  il  sindaco,  a  seguito  dell’avvenuto  accertamento  dell’assenza  maturata  da  parte del  consigliere  interessato,  provvede  con  comunicazione  scritta,  ai  sensi  dell’art.  7  della legge  7  agosto  1990  n.  241,  a  comunicargli  l’a vvio  del  procedimento  amministrativo.  Il
consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che  comunque  non  può  essere  inferiore  a  giorni  20,  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
 
ART. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1.   I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2.   Le  modalità  e  le  forme  di  esercizio  del  diritto  di    iniziativa  e  di  controllo  dei  consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3.   I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti  e  i  documenti,  anche  preparatori  e  di  conoscere  ogni  altro  atto  utilizzato  ai  fini dell’attività  amministrativa  e  sono  tenuti  al  segreto  nei  casi  specificatamente  determinati dalla  legge.  Inoltre  essi  hanno  diritto  a  ottenere,  da  parte  del  sindaco  un’adeguata  e preventiva  informazione  sulle  questioni  sottoposte  all’o rgano,  anche  attraverso  l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del presente statuto.
4.   Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno  recapitati  gli  avvisi  di  convocazione  del  consiglio  e  ogni  altra  comunicazione ufficiale.
5.   Per  assicurare  la  massima  trasparenza,  ogni  consigliere  deve  comunicare  annualmente  i redditi posseduti entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.  14
Gruppi consiliari

1.   I  consiglieri  possono  costituirsi  in  gruppi,  secondo  quanto  previsto  nel  regolamento  del consiglio  comunale  e  ne  danno  comunicazione  al  sindaco  e  al  segretario  comunale unitamente all’indicazione del  nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle  more  della  designazione,  i  gruppi  sono  individuati  nelle  liste  che  si sono  presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri presentatisi come candidati sindaco.
2.   I  consiglieri  comunali  possono  costituire  gruppi  non  corrispondenti  alle  liste  elettorali  nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
3.   E’  istituita,  presso  il  comune  di  Villa  Guardia,  la  conferenza  dei  capigruppo.,  finalizzata  a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 12, comma 3, del presente statuto, nonché dall’art.   39,   comma  4,   del  Decreto   Legislativo   18.08.2000,   n.267.  La   disciplina,  il funzionamento  e  le  specifiche  attribuzioni  sono  contenute  nel  regolamento  del  consiglio comunale.
4.   I  capigruppo  consiliari  sono  domiciliati  presso  l’impiegato  addetto  all’ufficio  protocollo  del comune.
5.   Ai   capigruppo   consiliari   è   consentito   ottenere,   gratuitamente,   una   copia   della documentazione inerente gli atti relativi ad argomenti di competenza consiliare.

6.   Le  modalità  di  rilascio  o  di  consultazione  nonché  il  costo  di  riproduzione  degli  altri  atti comunali non inerenti l’attività consiliare, sono determinati dai regolamenti.
 
ART.  15
Sindaco

1.   Il  sindaco  è  eletto  direttamente  dai  cittadini  secondo  le  modalità  stabilite  nella  legge  che
disciplina  altresì  i  casi  di  ineleggibilità,  di  incompatibilità,  lo  stato  giuridico  e  le  cause  di
cessazione della carica.
2.   Egli  rappresenta  il  comune  ed  è  l’o rgano  responsabile  dell’amministrazione,  sovrintende
alle  verifiche  di  risultato  connesse  al  funzionamento  dei  servizi  comunali,  impartisce
direttive  al  segretario  comunale,  al  direttore,  se  nominato,  e  ai  responsabili  degli  uffici  in
ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3.   Il  sindaco  esercita  le  funzioni  attribuitegli  dalle  leggi,  dallo  statuto,  dai  regolamenti  e
sovrintende  all’espletamento  delle  funzioni  statali  o  regionali  attribuite  al  comune.  Egli  ha
inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e
delle strutture gestionali ed esecutive.
4.   Il  sindaco,  sulla  base  degli  indirizzi  stabiliti  dal  consiglio,  provvede  alla  nomina,  alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5.   Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a
coordinare  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi  pubblici,
nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate,  degli  orari  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  pubblici  localizzati  nel  territorio,
considerando  i  bisogni  delle  diverse  fasce  di  popolazione  interessate,  con  particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6.   Al  sindaco,  oltre  alle  competenze  di  legge,  sono  assegnate  dal  presente  statuto  e  dai
regolamenti   attribuzioni   quale   organo   di   amministrazione,   di   vigilanza   e   poteri   di
autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
7.   Al sindaco compete la responsabilità dell’ordine pubblico.
 
ART. 16
Attribuzioni di amministrazione

1.   Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse  ai  singoli  assessori o  consiglieri ed  è  l’organo responsabile dell’amministrazione  del comune. In particolare il sindaco:
a)   dirige  e  coordina  l’attività  politica  e  amministrativa  del  comune  nonché  l’attività  della giunta e dei singoli assessori;
b)   promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,
c)   convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.8 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
d)   adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e)   nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f)    conferisce   e   revoca   al   segretario   comunale,   se   lo   ritiene   opportuno   e   previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

g)   nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili e ne determina le indennità, sentita la giunta, per i rispettivi incarichi.
 
ART. 17
Attribuzioni di vigilanza 1.   Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti  e  informazioni  presso  le  aziende  speciali,  le  istituzioni  e  le  società  per  azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2.   Egli  compie  gli  atti  conservativi  dei  diritti  del  comune  e  promuove,  direttamente  o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.
3.   Il  sindaco  promuove  e  assume  iniziative  atte  ad  assicurare  che  gli  uffici,  servizi,  aziende speciali,  istituzioni  e  società  appartenenti  al  comune,  svolgano  le  loro  attività  secondo  gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
 
ART. 18
Attribuzioni di organizzazione

1.   Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)   stabilisce  gli  argomenti  all’ordine  del  giorno  delle  sedute  del  consiglio  comunale,  ne
dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta
è formulata da un quinto dei consiglieri;
b)   esercita  i  poteri  di  polizia  nelle  adunanze  consiliari  e  negli  organismi  pubblici  di
partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c)   propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d)   riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza
consiliare.
 
ART. 19
Vicesindaco

1.   Il  vicesindaco,  nominato    dal  sindaco,  è  l’assessore  che  ha  la  delega  generale  per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’u ltimo.
2.   Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.
 
ART.  20
Mozioni di sfiducia

1.   Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2.   Il  sindaco  e  la  giunta  cessano  dalla  carica  nel  caso  di  approvazione  di  una  mozione  di sfiducia  votata  per  appello  nominale  dalla  maggioranza  assoluta  dei  componenti  del consiglio.
3.   La  mozione  di  sfiducia  deve  essere  motivata  e  sottoscritta  da  almeno  due  quinti  dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non  prima  di  dieci  giorni  e  non  oltre  30  dalla  sua  presentazione.  Se  la  mozione  viene approvata,  si  procede  allo  scioglimento  del  consiglio  e  alla  nomina  di  un  commissario,  ai sensi delle leggi vigenti.
 
ART.  21
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1.   Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2.   L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento
3.   La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4.   La  commissione  nel  termine  di  30  giorni  dalla  nomina  relaziona  al  consiglio  sulle  ragioni dell’impedimento.
5.   Il   consiglio   si   pronuncia   sulla   relazione   in   seduta   pubblica,   salvo   sua   diversa determinazione, entro trenta giorni dalla presentazione.

Statuto

Statuto di Villa Guardia
25-08-2021

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