Descrizione
A seguito delle numerose richieste della cittadinanza affinché si disponga una deroga al calendario ordinario per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, così da posticiparne lo spegnimento, si precisa che:
La normativa vigente, in modo particolare al punto 7 – commi 7, 8 e 9 delle disposizioni approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 3502/2020, qualora si sia in presenza di condizioni climatiche effettivamente avverse è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento senza necessità di apposita ordinanza del Sindaco, purché gli impianti vengano mantenuti in funzione per un massimo di 7 ore giornaliere, cioè un numero di ore non superiore alla metà di quelle consentite a pieno regime.
Pertanto, tutte le utenze, condominiali e non, con impianti centralizzati o autonomi, sono autorizzate al funzionamento per un numero di ore giornaliere non superiore a 7 – in ogni caso non nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 05.00
Si ribadisce che dopo il 15 aprile tali accensioni straordinarie sono consentite solo qualora la situazione climatica lo renda necessario e si ricorda che gli impianti devono essere impostati in modo tale che la temperatura dell’aria all’interno degli edifici non superi i 19°C (+ 2°C di tolleranza).
Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2024, 10:04